Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2023, n. 15135
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. M F S, nato a Marina di Gioiosa Marea il 29 marzo 2. Commisso R, nato a Grotteria il 5 novembre 1945 avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 21 gennaio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere B P R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quello appellato con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di prevenzione disposta, dal medesimo Tribunale, con decreto del 18 maggio 1996 e caduta sui beni rinvenuti nella disponibilità di F S M, anche se formalmente intestati a R Commisso, sul presupposto della pericolosità qualificata del primo.
2.Propongono ricorso il proposto e la terza interessata e lamentano violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di rispondere ai rilievi articolati con l'appello diretti a mettere in crisi le valutazioni originariamente spese con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del M, anche in relazione al profilo della relativa perimetrazione temporale.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
4.Giova premettere che il decreto di confisca oggetto di revoca risale al 1996. Nel caso di specie, dunque, non trovano applicazione le regole previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e per quel che immediatamente interessa l'art 28 del
udita la relazione svolta dal consigliere B P R;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L G, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento descritto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato quello appellato con il quale il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 7 legge n.1423 del 1956, ha rigettato la richiesta di revoca della confisca di prevenzione disposta, dal medesimo Tribunale, con decreto del 18 maggio 1996 e caduta sui beni rinvenuti nella disponibilità di F S M, anche se formalmente intestati a R Commisso, sul presupposto della pericolosità qualificata del primo.
2.Propongono ricorso il proposto e la terza interessata e lamentano violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di rispondere ai rilievi articolati con l'appello diretti a mettere in crisi le valutazioni originariamente spese con riguardo alla ritenuta pericolosità sociale del M, anche in relazione al profilo della relativa perimetrazione temporale.
3. Il ricorso è inammissibile perché tardivo.
4.Giova premettere che il decreto di confisca oggetto di revoca risale al 1996. Nel caso di specie, dunque, non trovano applicazione le regole previste dal d.lgs. n. 159 del 2011 e per quel che immediatamente interessa l'art 28 del
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