Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2022, n. 47330
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di R M, nato a Caerano di San Marco (TV) il giorno 26/12/1948 avverso l'ordinanza emessa il 13/09/2021 dal Tribunale della Libertà di Roma;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa E C;lette le conclusioni del P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa P M, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di R M, avv. S V, ricorre per cassazione, avverso l'ordinanza con la quale, in data del 13 settembre 2021, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna emessa il 15 luglio 2020 dal Tribunale di Roma - sez. IV penale. 2. La vicenda, alla luce degli atti al fascicolo, il cui esame è consentito trattandosi di motivo di natura processuale, può essere così ricostruita: - all'udienza del 15 luglio 2020, il Tribunale di Roma - sez. IV penale, preso atto delle conclusioni articolate dalla pubblica accusa e dall'avv. B G, difensore di fiducia dell'imputato, si ritirava in camera di consiglio e, rientrato in aula, dava lettura del dispositivo della sentenza e della contestuale motivazione;- il giorno 28 dicembre 2020 l'avv. B G inoltrava, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del M, sostenendo che a causa delle condizioni di salute in cui versava al momento della lettura del dispositivo non aveva inteso «che l'organo giudicante avesse pronunciato sentenza con motivi contestuali». All'uopo allegava la relazione medica a firma della dott.ssa E B, nella quale si attestava che il «quadro di grave stato d'ansia», le «problematiche emotive» e la «difficoltà di concentrazione [...] nella gestione della quotidianità familiare e lavorativa», da cui la stessa Guolo era afflitta, si erano aggravate nei mesi di luglio e agosto 2020;- il Tribunale di Roma, con provvedimento del 13 settembre 2021, rigettava la richiesta di rimessione in termini sul presupposto che «la mera distrazione del difensore non giustifica la chiesta rimessione in termini».
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