Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/11/2019, n. 31134

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/11/2019, n. 31134
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31134
Data del deposito : 28 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 15337-2014 proposto da: EQUITALIA SUD S.P.A. P.I. 11210661002, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G G;

- ricorrente -

contro

P L, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE2632 SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;

- controricorrente -

nonchè

contro

- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della S.C.C.I. S.P.A. società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati A S, CARLA D'ALOTSTO, L M, E D R e G M;
- resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 4442/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/01/2014, R. G. N. 2676/2012. RILEVATO che con sentenza del 15 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Lecce e accoglieva l'opposizione proposta da L P nei confronti dell'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. S.p.A. e di Equitalia Sud S.p.A. riconoscendo non dovute le somme contenute nelle intimazioni di pagamento attinenti a cartelle esattoriali emesse e notificate a suo carico per il pagamento di contributi relativi agli anni dal 1998 al 2000;
che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il credito azionato prescritto, operando nella fattispecie, relativa a crediti recati da cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione, la prescrizione quinquennale e non decennale, come sostenuto da Equitalia Sud S.p.A. allora appellante;
che per la cassazione di tale decisione ricorre Equitalia Sud S.p.A., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il P mentre l'INPS, pure intimato, si è limitato a rilasciare procura per la difesa nell'udienza di discussione;
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