Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/11/2020, n. 26045
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Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20726-2018 proposto da: PIETROPAOLI SVIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 152, presso lo studio dell'avvocato S F, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro SOCIETE' AIR FRANCE SA, in persona del Delegato generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende;- controricorrente - avverso la sentenza n. 475/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 09/01/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. M R. FATTI DI CAUSA 1. In data che né il ricorso, né il controricorso, né la sentenza indicano, S P convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la società Air France S.A., esponendo che: -) aveva acquistato dalla società convenuta un volo da Roma a Parigi con partenza il 24 dicembre 2010, al termine del quale avrebbe dovuto imbarcarsi su un altro volo con destinazione Papeete;-) aveva altresì acquistato dalla società convenuta un volo da Papeete a Los Angeles, con partenza 8 gennaio 2011, al termine del quale avrebbe dovuto imbarcarsi su un altro volo con destinazione finale Roma;-) sia il volo Roma-Parigi, sia il volo Papeete-Los Angeles, partirono o-- con gravissimi ritardi, costringendola \fperdere le programmare coincidenze. Chiese pertanto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti. 2. Il giudice di pace di Roma con sentenza 22 dicembre 2014 n. 42553 accolse la domanda limitatamente ai danni derivati dal ritardo del volo Papeete-Los Angeles, e condannò la Air France al pagamento in favore dell'attrice: -) di euro 600 a titolo di compensazione pecuniaria, secondo le previsioni del Regolamento CE 261/04;-) di euro 300 a titolo di risarcimento per il disagio subito;-) di euro 100 a titolo di risarcimento del danno derivato dall'omessa informazione e dalla mancata assistenza ai passeggeri. Ric. 2018 n. 20726 sez. M3 - ud. 24-09-2020 -2- Il giudice di pace compensò le spese di lite. 3. La sentenza venne appellata dalla parte vittoriosa, la quale chiese che la società convenuta fosse condannata al risarcimento anche dei danni derivati dal ritardo del volo Roma-Parigi, ed alla rifusione delle spese di lite. 4. Con sentenza 9 gennaio 2018 n. 475 il Tribunale di Roma rigettò l'appello. Il Tribunale ritenne che: -) il ritardo del volo da Roma a Parigi fu dovuto a causa di forza maggiore (e cioè le avverse condizioni metereologiche), il che escludeva la responsabilità del vettore;.in ogni caso quest'ultimo aveva riprogrammato l'intero viaggio di andata, consentendo alla viaggiatrice di raggiungere la destinazione finale in orario rispetto al programma originario;-) quanto, poi, alla circostanza che la viaggiatrice dovette affrontare la prima tratta del viaggio (da Roma a Parigi) viaggiando in classe economica anziché in business class, tale circostanza non costituiva un danno risarcibile, in quanto anch'essa derivante da una causa di forza maggiore. Il Tribunale ritenne inoltre che legittima fu la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado, a causa della soccombenza reciproca derivante dal rilevante divario tra petitum e decisum.
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