Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2022, n. 27613

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In tema di appalti pubblici, ove la costituzione del collegio arbitrale previsto da clausola compromissoria abbia avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, a quest'ultima deve provvedere la camera arbitrale, ai sensi dell'art. 241 dello stesso decreto, nel testo vigente "ratione temporis"; ne deriva che la nomina del terzo arbitro compiuta dal Presidente del tribunale è illegittima, con conseguente irregolare costituzione del collegio, denunciabile in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c..

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/2022, n. 27613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27613
Data del deposito : 21 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

27 6 13/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Lodo arbitrale - ANTONIO VALITUTTI Presidente Appalto pubblico - Consigliere Rel. LAURA TRICOMI - GUIDO MERCOLINO Consigliere LUNELLA CARADONNA Consigliere Ud. 17/02/2022 PU Cron. 27613 ROBERTO AMATORE Consigliere R.G.N. 14674/2016 C. I. SENTENZA sul ricorso 14674/2016 proposto da: Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bari - ASL BA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 49, presso lo studio dell'avvocato Tortora Adriano, rappresentata e difesa dall'avvocato M L, giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente - contro 547 2022 M A, in proprio e quale legale rappresentante del RTP composto anche dagli architetti G M, Antonio Maria Michetti e G V, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio del dott. P A, rappresentato e difeso dall'avvocato D A L, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/2022 dal cons.TRICOMI LAURA;
lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8 bis 1. n.176/2020, del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GPE LOCATELLI che chiede di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e dichiarare la nullità del lodo arbitrale a norma dell'art. 829 cod.proc.civ.

FATTI DI CAUSA

Con convenzione del 19/6/1996, registrata il 23/7/1996, la AUSL BA/5 affidò al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (di seguito, RTP) la progettazione integrale e coordinata di un nuovo ospedale da realizzare in Putignano. In relazione a controversie insorte in ragione della anzidetta convenzione, la RTP dette ingresso - ex art.14 della convenzione all'arbitrato con contestuale nomina di arbitro avvenuta in data 22/9/2006. Ciascuna delle parti nominò un proprio arbitro;
il Presidente del Collegio arbitrale, in mancanza di accordo tra le parti, venne nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, come previsto dalla convenzione. 2 Con lodo del 19/3-6/5/2008, il Collegio arbitrale, disattese tutte le eccezioni della ASL, incorporante la AUSL BA/5, la condannò a pagare in favore di RTP euro 239.636,00=, al netto di quanto oggetto di altra procedura monitoria pendente tra le stesse parti. La Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (di seguito, ASL) ha proposto impugnazione avverso detto lodo, notificato il 21/11/2008 chiedendone la declaratoria di nullità;
ha dedotto che la nomina del Presidente del Collegio arbitrale avrebbe dovuto essere effettuata, ad iniziativa della parte più diligente, a mente dell'art.253, comma 34, del d.lgs. n.163/2006, dalla Camera arbitrale e che, non essendo ciò avvenuto, ne conseguiva l'improcedibilità, questione sottoposta al Collegio arbitrale e dallo stesso respinta. La Corte di appello di Bari ha rigettato in toto l'impugnazione, condannando la ASL alle spese di lite. Per quanto interessa, in merito alla questione della ritualità della nomina del terzo arbitro - presidente e della pretesa decadenza - dell'intero collegio, ha osservato «in aggiunta alle condivisibili osservazioni del collegio arbitrale» (fol. 9 della sent. imp.), che il termine di entrata in vigore del divieto di ricorso all'arbitrato nei

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