Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2289

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La speciale procedura prevista dall'art 55 della legge 7 gennaio 1929, n 4 sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (secondo la quale l'intendente di finanza, prima di determinare con ordinanza, in caso di accertata responsabilita, l'ammontare della pena pecuniaria, deve notificare al trasgressore il verbale di accertamento, con invito a presentare le sue deduzioni) e applicabile solo quando concorrano queste condizioni: a) che si tratti di trasgressione non costituente reato e per la quale sia prevista una pena pecuniaria di natura civile; b) che l'irrogazione di tale pena, previo accertamento della contravvenzione fiscale, costituisca l'oggetto e il fine della ordinanza dell'intendente. La indicata procedura, estensibile anche alla materia dell'IGE per il richiamo contenuto nell'art 52 della legge 19 giugno 1940, n 762, non e applicabile nel caso in cui la trasgressione costituisca reato, neanche se questo sia dichiarato estinto per prescrizione. In tale ipotesi l'amministrazione puo procedere al recupero della imposta e della sopratassa (con esclusione di ogni penalita o pena pecuniaria) con il normale sistema della ingiunzione fiscale, avverso la quale puo proporsi opposizione dinanzi l'autorita giudiziaria ordinaria, con conseguente instaurazione di una controversia devoluta alla diretta e piena cognizione del giudice ordinario.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 09/08/1973, n. 2289
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2289
Data del deposito : 9 agosto 1973

Testo completo

La speciale procedura prevista dall'art 55 della legge 7 gennaio 1929, n 4 sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie (secondo la quale l'intendente di finanza, prima di determinare con ordinanza, in caso di accertata responsabilita, l'ammontare della pena pecuniaria, deve notificare al trasgressore il verbale di accertamento, con invito a presentare le sue deduzioni) e applicabile solo
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