Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20902

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20902
Data del deposito : 30 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30406-2021 proposto da: CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO - C.G.I.A.M., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA SAN BERNARDO

101, presso lo studio dell'avvocato G T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F P;
-ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;
INVITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell'avvocato G N, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati TOMMASO DI NITTO ed ALFREDO VITALE;
-controricorrenti - nonchè

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURUSDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE CALABRIA, PERCOLLA DENICO, CROCE MAURIZIO, VAZZANA FRANCESCO CARMELO, MINISTERO DEL TERRITORIO DEL MARE E DELL'AMBIENTE (ora MINISTERO DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA);
-intimati - avverso la sentenza n. 290/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 20/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere E SITTI. Rilevato che: il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria citò innanzi alla detta Sezione Giurisdizionale il Centro di Geomorfologia Integrata per l’Area del Mediterraneo (C.G.I.A.M.), Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a., Domenico Percolla, Maurizio Croce e Francesco Carmelo Vezzana, chiedendo la condanna al risarcimento del danno nella misura di Euro 5.761.116,50 subito dal Ministero del Territorio del Mare e dell’Ambiente con riferimento all’attività di gestione, da parte del Commissario Straordinario delegato per l’emergenza ambientale e per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Calabria, dei fondi previsti dall’accordo di programma stipulato fra la Regione ed il Ministero per gli interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari e per la realizzazione di nuove opere di manutenzione. In particolare, la Procura regionale individuò il danno erariale nelle corresponsioni effettuate in favore di C.G.I.A.M. per la sproporzione dei costi dei servizi resi rispetto a quelli di mercato e comunque per l’inutilità di attività duplicative di rilevazioni già disponibili presso il Ministero, ed in favore di Invitalia per il superamento da parte dei corrispettivi del limite del 2% degli interventi realizzati. La Sezione Giurisdizionale adita dichiarò il difetto di giurisdizione nei confronti di C.G.I.A.M., accolse la domanda nei confronti del Percolla, che aveva ricoperto la carica di Commissario straordinario, nella misura di Euro 2.164.089,00 e nei confronti del Vazzana, responsabile per il Commissariato dei rapporti con C.G.I.A.M., nella misura di Euro 687.800,00;
rigettò infine la domanda nei confronti di Invitalia e del Croce. Avverso detta sentenza proposero appello principale Francesco Carmelo Vezzana ed appelli incidentali il Procuratore Regionale della Corte dei conti, Domenico Percolla e Invitalia, quest’ultima quale impugnazione condizionata. Con sentenza di data 20 luglio 2021 la Corte dei conti centrale d’appello dichiarò la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti di C.G.I.A.M. riguardo all’azione risarcitoria promossa nei suoi confronti, rimettendo l’intera causa riguardante tale partita di danno erariale alla Sezione Giurisdizione per la Regione Calabria per la necessità di valutare l’entità del concorso causale del soggetto per il quale inizialmente era stato dichiarato il difetto di giurisdizione;
dichiarò inoltre il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in relazione all’azione promossa nei confronti di Invitalia. Osservò il giudice d’appello, in
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