Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/12/2016, n. 26688
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Testo completo
1. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l'appello dell'Ufficio, è stata confermata l'illegittimità del provvedimento di diniego dell'esenzione decennale dall'IRPEG, richiesta, ai sensi del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, dalla B. Italia s.p.a. in virtù di un programma di ammodernamento ed ampliamento del proprio stabilimento industriale.
Il giudice d'appello ha ritenuto, in sintesi, che il beneficio in questione spetta non solo in caso di nuova impresa, ma anche in ipotesi - come quella di specie - di trasformazione di struttura produttiva già esistente che, per i profili di quantità e qualità dell'intervento, equivalga alla realizzazione di una nuova iniziativa economica.
2. La B. Italia s.p.a. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle entrate, denunciando la violazione del D.P.R. n. 218 del 1978, art. 105, come modificato dalla L. n. 64 del 1986, art. 14, censura la suddetta ratio decidendi, sostenendo che la fruizione del beneficio in esame postula necessariamente la