Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15727
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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: K I K, nato in Senegal, il 20/1/1994;avverso la sentenza del 26/5/2021 della Corte d'appello di Brescia;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. L P;trgtra[provd L_ ! udita la relazione _svolta ____ -- dal Cone Dott. L Pp lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. T E, che ha concluso per il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. M B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Brescia ha confermato la condanna di K I K per i reati di contraffazione di una patente di guida e di detenzione di banconote false. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso. Con i primi due eccepisce la nullità di entrambe le sentenze di merito in conseguenza di quella dei relativi giudizi. Con riguardo al giudizio di primo grado deduce l'omessa citazione del codifensore di fiducia e l'irregolare notifica della citazione dell'imputato, omessa presso il domicilio dichiarato dal medesimo, eccezione quest'ultima ribadita anche in riferimento alla citazione per il giudizio d'appello. Censurando il rigetto da parte della Corte territoriale delle analoghe eccezioni sollevate nel giudizio di secondo grado, il ricorrente osserva come la nomina del primo difensore (l'avv. R) fosse invero invalida in quanto indicata nel verbale di identificazione non sottoscritto dall'imputato. Conseguentemente non poteva ritenersi eccedente ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.p., come invece affermato dai giudici del merito, dopo la nomina dell'avv. F, quella dell'avv. B, al quale, come tempestivamente eccepito all'udienza del 4 marzo 2019, non era stato notificato il decreto di citazione per il giudizio di primo grado. Quanto invece la notifica della citazione all'imputato viene evidenziato come nel primo giudizio questo veniva consegnato all'avv. F presso la quale il K veniva erroneamente indicato come elettivamente domiciliato, nonostante questi già nel corso delle indagini preliminari avesse effettuato rituale dichiarazione di domicilio presso la propria residenza. Per il giudizio d'appello la citazione veniva invece effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. sulla base di un verbale di vane ricerche dell'imputato presso il domicilio dichiarato e dell'erronea affermazione nel medesimo - poi recepita dalla Corte territoriale nell'ordinanza del 26 maggio 2021 con la quale è stata rigettata analoga eccezione e che viene impugnata con i ricorso - che lo stesso non sarebbe più censito nel comune di originaria residenza, invero smentita dalla produzione difensiva di un certificato di residenza in data coincidente con quella del suddetto verbale. Con il terzo motivo vengono dedotti erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'eccepita grossolanità del falso documentale. Dagli atti di polizia risulterebbe infatti come gli operanti si siano immediatamente avveduti della falsità della patente in ragione dell'incompletezza del numero seriale riportato sulla medesima, circostanza in grado di escludere l'idoneità decettiva della contraffazione e sulla quale, sebbene sollecitata con il gravame di merito, la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna risposta. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica della citazione all'avv. B è inammissibile. 2.1 Secondo il costante insegnamento di questa Corte, infatti, il termine ultimo di deducibilità della nullità a regime intermedio, derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale di appello ad uno dei due difensori dell'imputato, è quello della deliberazione della sentenza nello stesso grado, anche in caso di assenza in udienza sia dell'imputato che dell'altro difensore, ritualmente avvisati (Sez. U, Sentenza n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651). Deve allora rilevarsi che, come ammesso dallo stesso ricorrente, all'udienza del 4 marzo 2019 il difensore nominato d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. ha eccepito l'omessa notifica della citazione all'avv. F e non all'avv. B e che coerentemente il Tribunale ha provveduto a rinnovarla alla prima e non anche al secondo. Che nel formulare l'eccezione il difensore d'ufficio si sia "confuso" è una mera asserzione del ricorrente e comunque l'eventuale errore nell'espletamento della difesa tecnica non è certo traducibile nella volontà di eccepire l'omessa notifica all'avv. B, come invece preteso. Ciò che rileva è che l'eccezione non è stata tempestivamente formulata, essendo stata proposta solo con il gravame di merito e, dunque, ben oltre il termine individuato dalla citata giurisprudenza.
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