Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2021, n. 07220

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/03/2021, n. 07220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07220
Data del deposito : 15 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 6645-2015 proposto da: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., (di seguito ALITALIA CI), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.

FARAVELLI

22, presso lo studio dell'Avvocato E M, che la rappresenta e difende;
2020

- ricorrente -

2782

contro

R A, domiciliato in ROMA, PIAZZA CVOUR, presso la CNCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CSSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato N M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 765/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/09/2014 R.G.N. 2533/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. R A;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato V P per delega verbale Avvocato E M;
udito l'Avvocato M P per delega Avvocato N M. RG 6645/2915

FATTI DI CUSA

1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza del 9.9.2014, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Alitalia CI avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato l'illegittimità del termine apposto al contratto stipulato con A R il 24.2.2010, accertando la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.3.2010, con ordine di ripristino dello stesso e condanna della società al pagamento di un'indennità, quantificata in tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

2. Disattesa l'eccezione di decadenza, reiterata dalla società, la Corte distrettuale rilevava come il Rondina avesse espressamente impugnato i contratti sotto il profilo del mancato rispetto della percentuale di contingentamento e che, a fronte di tale deduzione, la società non aveva indicato il numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato e di quelli invece a termine, non potendo sopperirsi a tale lacuna mediante ammissione di prova testimoniale, stante la genericità dei capitoli di prova articolati, per non essere la mera circostanza negativa del mancato superamento del limite percentuale adeguata all'efficace espletamento della relativa prova testimoniale che avrebbe, invece, dovuto vertere sul dato positivo concernente il numero dei dipendenti assunti a termine.

3. Quanto alla riserva di produzione del libro matricola, formulata da Alitalia nella memoria difensiva, la stessa non poteva rilevare, secondo la Corte, a fronte delle carenze istruttorie evidenziate. Analogamente era stata correttamente disattesa l'istanza di ammissione di CTU agli stessi fini. In ordine all'indennità liquidata, la Corte rilevava la congruità della relativa misura ed affermava che in RG 6645/2915 relazione alla sua natura sanzionatoria non poteva rilevare Valiunde perceptum 4. Di tale decisione ha domandato la cassazione la società, affidando l'impugnazione quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, il Rondina.

5. La causa, rinviata a nuovo ruolo nell'adunanza camerale del 16.4.2019, per consentirne la trattazione pubblica, è stata fissata all'odierna udienza.

6. Il Rondina ha depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Compagnia aerea ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 32, comma 1 bis, I. 183/2010, sul rilievo che il differimento introdotto con il cd. decreto Milleproroghe riguardi dlusivamente il termine decadenziale di 60 gg. relativo all'impugnazione del licenziamento di cui all'art. 6, comma primo, legge 604/66 e che il principio di irretroattività escluda che la norma giuridica possa applicarsi a situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore.
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