Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1988, n. 4476

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In relazione al provvedimento, con il quale il pretore, in via d'urgenza ed ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., esoneri temporaneamente, in tutto od in parte, dall'osservanza di un Obbligo di legge (nella specie, pagamento del contributo sanitario, posto a carico dei liberi professionisti dall'art. 31 della legge 28 febbraio 1986 n. 41), prospettando dubbi di legittimità costituzionale della norma, deve negarsi l'ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, che sia proposto per denunciare, come sconfinamento del giudice ordinario dalle sue attribuzioni, l'usurpazione di compiti della Corte costituzionale o del legislatore, senza però contestare la natura di diritti soggettivi delle posizioni fatte valere, in causa atteso che detta denuncia non investe i limiti esterni della giurisdizione di detto giudice, ma pone un problema di errore nell'Esercizio della giurisdizione medesima, per non avere il pretore rispettato il contenuto precettivo di una disposizione di legge, e, quindi, per avere adottato una decisione "contra legem".*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/07/1988, n. 4476
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4476
Data del deposito : 7 luglio 1988

Testo completo

In relazione al provvedimento, con il quale il pretore, in via d'urgenza ed ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., esoneri temporaneamente, in tutto od in parte, dall'osservanza di un Obbligo di legge (nella specie, pagamento del contributo sanitario, posto a carico dei liberi professionisti dall'art. 31 della legge