Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/08/2022, n. 31496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/08/2022, n. 31496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31496
Data del deposito : 23 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PALMInel procedimento a carico di: t1C -5 " '' ' • • n . ft i: HABASESCU SAVA CIPRIAN nato il 19/03/1998 avverso l'ordinanza del 12/07/2021 del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere D C;
lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Palmi, all'esito dell'udienza fissata per la convalida dell'arresto in flagranza, operato il 10 luglio 2021, di I M e di H S C, indagati, il primo, per detenzione illecita e per plurimi episodi di cessione di marijuana (capo n. 1) e, il secondo, per resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2) e per íesioni volontarie lievi nei confronti di agenti di polizia giudiziaria (capo n. 3) ed inoltre, sempre il secondo, ai soli fini della contestazione, della violazione dell'art. 651 cod. pen. (capo n. 4), con ordinanza del 12 luglio 2021, riqualificato il fatto sub n. 1 in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha convalidato l'arresto di U M, al quale ha applicato misura cautelare non custodiale;
non ha invece convalidato l'arresto di H S C, rigettando la richiesta di misura cautelare nei suoi confronti avanzata dal P.M., al quale ha trasmesso gli atti con riferimento alle dichiarazioni rese da H S C in merito alla percosse che lo stesso ha dichiarato di avere ricevuto presso l'ufficio di polizia. il t;
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2. Il Procuratore della Repubblica Tribunale di Palmi ricorre per la cassazione del provvedimento, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto di H S C in relazione ai reati di cui ai capi nn. 2 e 3 dell'editto, cioè resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, affidandosi a tre motivi con cui lamenta violazione di legge (tutti e tre), anche sotto il profilo della mancanza di apparato giustificativo (il terzo motivo), e vizio di motivazione (il primo).

2.1. Con il primo motivo denunzia promiscuamente violazione degli artt.337 e 349 cod. proc. pen., anche in relazione alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tema dell'arresto di H S C per i reati di cui ai nn. 2 e 3 dell'editto. Il P.M., rammentato che dal verbale di arresto in data 11 luglio 2021 (materialmente allegato al ricorso) emerge sia la violenra opposizione dell'indagato alla Polizia di Stato sia il rifiuto di declinare le proprie generalità e di mostrare documenti agli agenti, riferisce le ragioni della mancata convalida da parte del Tribunale, che ha ritenuto arbitrario l'agire della polizia giudiziaria, poiché l'imputato non aveva alcun dovere di collaborare /1;_031..~. ''.1•:`,agb. le chiavi dell'appartamento né di fornire le generalità;
essendo ben conosciuto dall'Ufficio, (aggravante teleologica ed avere agito contro un agente di pubblica sicurezza), il reato sarebbe da considerare procedibile a querela, querela non presente in atti. Richiamati i consolidati principi di diritto che devono guidare la valutazione giudiziale in tema di convalida dell'arresto, si sottolinea che H S C si era rifiutato di fornire le chiavi dell'appartamento alla p.g., che intendeva proseguire le indagini

contro

Ichim e che a quel punto gli erano stati chiesti i documenti, che si era rifiutato di esibire, per poi rifiutarsi anche di farsi accompagnare per l'identificazione. A tal riguardo il
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