Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/03/2022, n. 09395

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/03/2022, n. 09395
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09395
Data del deposito : 23 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20791/2020 proposto da: Cl( \ RITI i ( ;10V \NN I, rappresentato e difeso dall'avv. ORANGES con domicilio detto presso lo studio dello stesso in Roma, via G.B. Vico 79;

- ricorrente -

con i)?) AZII ,,NDA ()SPED AI,IERA DI RIl ilVO NAZIONAI X, A. VRD, \RIMA, rappresentata e difesa dall'Avv. CLAUDIA CAPRIATI presso il cui studio in Napoli, via Andrea d'Isernia elettivamente domiciliata;
- resistente- avverso la sentenza n. 4919/2019 della CORTE D' \MITI.° di N. \POLI, depositata il 19/11/2019, NRG 5632/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO

1311 i i RITENUTO CHE • G C, collaboratore professionale sanitario, ha agito nei confronti dell'Azienda Ospedaliera A. Cardarelli di Napoli al fine di sentir riconoscere il suo diritto all'indennità di coordinamento, di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 20 settembre 2001 del comparto sanità ed al riconoscimento dell'inquadramento al livello DS, a norma del successivo art. 19 C.C.N.L. 19.4.2004;

2. la domanda, accolta in primo grado, è stata poi disattesa dalla Corte d'Appello di Napoli, la quale, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha ritenuto la carenza di prova rispetto all'effettivo svolgimento, alla data dirimente del 31.8.2001, di funzioni di effettivo C( ordinamento;

3. il C ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi;

4. l'Azienda ha depositato soltanto atto di costituzione per l'eventuale partecipazic me alla discussione orale;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. ed entrambe le parti hanno depositato memorie;

CONSIDERATO CHE

1. il primo motivo è rubricato, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., come violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione agli artt. 416 c.p.c. e 2697 c.c., nonché dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il Ric. 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- pronunciato) e di disponibilità delle prove e con esso si censura il fatto che la Corte territoriale, trascurando la corrispondente eccezione processuale già accolta in primo grado, avesse tenuto conto della documentazione prodotta dall'Azienda, nonostante la costituzione tardiva di quest'ultima e la conseguente decadenza di essa dalla facoltà di eseguire produzioni, il rutto specificato con riferimento all'argomentazione svolta dalla Corte di merito sulla circostanza che ai dipendenti dalla Categoria (,' l'indennità di coordinamento potesse essere riconosciuta solo qualora l'azienda ritenesse necessaria tale estensione in base alla propria situazione organizzativa o con riferimento all'essersi affermato che il C, al 31.8.2001, fosse inquadrato) in categoria C;
g . il motivo è infondato;
3. è noto che il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, secondo la contrattazione collettiva del tempo, presupponeva l'inquadramento in categoria D e lo svolgimento) di certe funzioni (caposala: art. 10, Co. 2, C.C.N.L. 20.9.2001) o lo svolgimento sulla base di incarichi formali di reali attività di coordinamento (art. 10, co. 3), oppure ancora (per chi provenisse dalla categoria C) il riconoscimento sulla base di valutazione aziendale, in base alla situazione organizzativa (art. 10, co. 7, seconda parte), mentre poi il persistere di funzioni di coordinamento al 1.9.2003 avrebbe consentito il passaggio al livello DS (art. 19 lett. b C.C.N.L. 2004), secondo un assetto) delineato ormai da plurime pronunce di questa S.C. (da ultimo, v. C. 41272/2021;
C. 14508/2019 e precedenti ulteriori ivi citati);

4. tutti i predetti requisiti individuavano dunque fatti costitutivi delle possibili domande di chi, come il C, rivendicasse i conseguenti diritti;
Ries._ 2020 n. 20791 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- 5. è poi evidente che il motivo di ricorso per cassazione in ordine alrinutilizzabilità di certi documenti non ha valore in astratto, ma nella misura in cui quei documenti abbiano comportato valutazioni favorevoli alla parte che sarebbe decaduta dalla corrispondente facoltà di produrli ed è altresì evidente che la denuncia di tali valutazioni favorevoli è indispensabile ad una valida formulazione della censura, risolvendosi altrimenti esso in una critica teorica meramente evocativa di regole procedurali;

6. i profili in proposito concretamente indicati nel motivo di ricorso sono quelli sopra riepilogati al punto 1, ma è evidente che essi finiscono per avere riguardo ai presupposti necessari per i passaggi alle categorie D o C ed al riconoscimento derindennità di coordinamento o del livello DS, sicché le circostanze che si assume la Corte abbia tratto da quei documenti (ovverosia l'inquadramento di provenienza del C al 31.8.2001 e il rilievo per chi provenisse dalla categoria C della valutazione aziendale di cui al comma 7 dell'art. 10 cit.) facevano in realtà parte di quanto il ricorrente era tenuto ad addurre e provare quali fatti costitutivi della sua pretesa, sicché egli non può dolersi della circostanza che quegli inquadramenti e quelle condizioni siano stati in ipotesi desunti, al fine di pervenire comunque ad una decisione di merito, dalla documentazione tardivamente depositata dalla controparte;
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