Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/12/1989, n. 5525
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Rispetto a pronuncia del consiglio di stato, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale, per sconfinamento nel merito, deducibile con ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è configurabile nell'ambito della giurisdizione di legittimità di detto giudice amministrativo, non anche con riguardo alla giurisdizione esclusiva, come quella in materia di pubblico impiego, la quale non è giurisdizione sull'atto, ma giurisdizione piena sul rapporto, a prescindere dalla natura delle posizioni soggettive del privato nei confronti dell'amministrazione. (nella specie, un militare, collocato in congedo illimitato per infermità mentale, aveva chiesto ed ottenuto dal giudice amministrativo il riconoscimento del diritto alla reintegrazione nelle funzioni, sul rilievo che la commissione medica di seconda istanza non aveva provveduto a visita diretta e che tale adempimento, per la suddetta infermità, era da ritenersi obbligatorio, non facoltativo, a norma dell'art. 16 primo comma del R.d. n. 1024 del 1928. La suprema Corte, alla stregua del principio di cui sopra, ha negato, in relazione alla definizione di tali questioni da parte del consiglio di stato, la deducibilità dell'indicato vizio). ( V 2099/75, mass n 375835).*