Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/05/2019, n. 12648

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 13/05/2019, n. 12648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12648
Data del deposito : 13 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 17014-2013 proposto da: CRAPANZANO GERLANDO CRPGLN52E06D514J, CRAPANZANO VITO CRPVT142L03D514M, FALLEA ANTONIO GIUSEPPE FLLNNG45R08D514E, MONREALE FRANCESCO MRRFNC49A04D514U, SIGGIA PIETRO SGGPTR65H29Z1120, CRAPANZARO SALVATORE CRPSVT45B18D514C, FANARA ANTONIO FNRNTN6OHO6D514R, FALLEA CARLO FLLCRL36R27D514L, RUS SOTTO SALVATORERSSSVT51E13D514M, FALLEA GIUSEPPEFLLGPP69R06D514V, DI CARO GIUSEPPE DCRGPP59E21D514W, LALICATA VINCENZO LLCVCN46A03B602Z, ONOLFO DOMENICO NLFDNC47C14B602R, tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI MILLE

41/A, presso lo studio dell'avvocato E S, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, VINCENZO TRIOLO;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 780/2012 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 2071/2010;
il r.m. ha dopu si uunclucini scritte, ;
//// /// R.G. 17(14/2013 Rilevato che 1. con sentenza del 17 luglio 2012, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale di Agrigento d rigetto della domanda proposta dagli epigrafati ricorrenti - tutti ex dipendenti della Angelo Marinelli s.r.l. in mobilità - nei confronti dell'INPS ed intesa al ricalcolo dell'indennità di mobilità includendovi alcune voci non computate (indennità di trasferta giornaliera, indennità di mensa, nonché, secondo la qualifica, indennità di trasporto e indennità di capoquadra) ed alla condanna dell'istituto al pagamento delle relative differenze;

2. ad avviso della Corte territoriale e per quanto ancora di rilievo in questa sede: dalla circostanza che l'INPS non avesse contestato la qualità di "impiantisti telefonici trasferisti" degli appellati nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Napoli ( il giudizio, infatti era stato riassunto innanzi al Tribunale di Agrigento a seguito della declinatoria di incompetenza del Tribunale di Napoli originariamente adito) non poteva desumersi l'integrale avallo riguardo a tutti gli altri aspetti rilevanti nella fattispecie, in particolare, con riferimento al connotato retributivo della indennità di trasferta;
comunque, anche a voler ritenere la natura retributiva degli emolumenti corrisposti a titolo di indennità di trasferta, non ne era stato provato il carattere fisso e continuativo a tanto non essendo sufficiente il carattere "giornaliero" o "quotidiano e forfetario" attribuito alla detta indennità (dal contratto integrativo aziendale del 1998 e dall'accordo sindacale del gennaio 1998);

3. per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso gli epigrafati lavoratori affidato a sei motivi cui resiste l'INPS con controricorso;
il Procuratore Generale ha depositato requisitoria in cui conclude per l'accoglimento del ricorso;

4. entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell'udienza;

considerato che

5. con i primi due motivi di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.: per non avere la Corte territoriale considerato la non contestazione da parte dell'INPS non solo R.G. 17014/2013 della qualità di "trasfertista" dei ricorrenti ma anche della valenza retributiva della "indennità di trasferta" conseguente alla non contestazione e dei conteggi contenuti nel libello introduttivo ( da cui emergeva come l'indennità di trasferta rientrasse nelle singole "retribuzioni globali di fatto") e dei documenti allegati al ricorso ovvero le buste paga, l'Accordo Integrativo Martinelli s.r.l. del 1998, il Verbale ricognitivo di Accordo Marinelli s.r.l. del gennaio 1998 ( primo motivo);
per non avere posto a fondamento della decisione i fatti non contestati, quindi, pacifici ritenendo, invece, che gli stessi dovessero essere provati ( secondo motivo). Con il terzo motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 , sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 avendo la Corte d'appello erroneamente definito l'indennità di trasferta percepita dai ricorrenti come indennità occasionale e non assoggettabile alla disciplina previdenziale e fiscale propria della "trasferta abituale" solo perché non risultava presente in modo continuativo nelle buste paga - mentre, secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte, non era più richiesta la continuità dell'erogazione - e senza tenere conto che, invece, si trattava di un'indennità forfetaria avente natura retributiva e rientrante nella "retribuzione globale di fatto" perché corrisposta, come emergeva dall'Accordo Integrativo del febbraio 1998, a tutti i dipendenti svolgenti mansioni di "impiantisti telefonici/installatori" comportanti spostamenti da un luogo all'altro per l'installazione degli impianti. Con il quarto motivo si assume la violazione dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art. 3 Cost. essendo l'impugnata sentenza in contrasto con decine di sentenze passate in giudicato riguardanti colleghi degli attuali ricorrenti e come questi ultimi "impiantisti telefonici/installatori" trasfertisti dipendenti della Angelo Marinelli s.r.I., emesse in giudizi speculari al presente che avevano incluso l'indennità di trasferta nel computo della "retribuzione globale di fatto" ai fini della determinazione della indennità di mobilità. Con il quinto motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ. per non aver considerato le numerose buste paga concernenti sette degli attuali ricorrenti relative all'ultimo anno lavorativo (in cui erano presenti le voci: a) Trasferta 3/3 base...;
b) ind. R.G. 17014/2013 Sost. Mensa/base....;
c) Ind. sost. Trasporto/base....) così omettendo di esercitare i poteri istruttori ufficiosi al fine di superare le incertezze sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione allegati nel ricorso introduttivo del giudizio. Con il sesto motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per non avere la Corte territoriale preso in alcuna considerazione le numerose buste paga allegate all'atto di appello e di cui si è detto al quinto motivo;
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