Cass. pen., sez. I, sentenza 16/12/2022, n. 47713
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TATANGELO ELIA nato a
AGNONE
11 16/09/1988 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale S P che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello proposto da E T avverso quella del Tribunale di Isernia, correggendo l'errore materiale relativo al tipo di pena inflitta (arresto anziché reclusione). T è imputato del reato di cui all'art. 73 d. Lgs. 159 del 2011 per avere condotto un'autovettura benché privo della patente di guida, che gli era stata revocata in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dalla Questura di Isernia. Secondo l'appellante, l'avviso orale non poteva essere compreso tra le misure di prevenzione se non accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d. Igs. 159 del 2011. Secondo la Corte territoriale, l'argomento letterale e sistematico dimostrava che, ai fini dell'art. 73 cit., nessuna differenza ricorre tra le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e quelle applicate dal Questore.
2. Ricorre per cassazione il difensore di E T, deducendo erronea applicazione della legge. Poiché l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale "semplice", non accompagnato dalle prescrizioni previste dal comma 4 dell'art. 3 d. Igs. 159 del 2011, nei suoi confronti non poteva ritenersi essere stata adottata una misura di prevenzione, come ritenuto dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ricorda che la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011. Sottolinea, inoltre, che la patente di guida era stata revocata prima e del tutto indipendentemente dall'emanazione dell'avviso orale. L'interpretazione dell'art. 73 cit. prevede, invece, che la misura di prevenzione sia antecedente al provvedimento di revoca della patente di guida.
3. Il Sostituto Procuratore generale, S P, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.
1. La decisione del ricorso è stata rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 sollevata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con ordinanza del 10/9/2021. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211 del 2022 depositata il 17/10/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della norma in esame. Tuttavia, la motivazione della sentenza fornisce un'indicazione precisa sull'interpretazione dell'art. 73 cit. in senso costituzionalmente orientato.
2. Il quadro che ha portato alla decisione della Corte territoriale di conferma della condanna di T è apparentemente semplice. L'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, in presenza di una condizione: il conducente deve essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. In sostanza, la medesima condotta che, in forza dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio), costituisce reato in presenza di tale condizione. L'applicazione della norma dell'art. 73 cit., peraltro, comporta la risposta ad alcuni quesiti. In primo luogo - il tema è espressamente posto dal ricorrente nel presente processo - occorre accertare se tra le misure di prevenzione personali deve essere compreso anche l'avviso orale da parte del Questore. La circostanza è negata, per le ragioni che si vedranno, nonostante il Capo I del Titolo I del T.U. mis. prev. sia intitolato, appunto, "Le misure di prevenzione personali applicate dal questore", per distinguerle da quelle contemplate nel capo II ("Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria"). In secondo luogo, ci si chiede se, per la sussistenza del reato contestato, la patente di guida debba essere stata revocata in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione ovvero se sia sufficiente che, al momento della condotta di guida, al soggetto sia stata revocata la patente di guida e lo stesso sia stato sottoposto a misura di prevenzione. Nel caso di specie,
AGNONE
11 16/09/1988 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale S P che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello proposto da E T avverso quella del Tribunale di Isernia, correggendo l'errore materiale relativo al tipo di pena inflitta (arresto anziché reclusione). T è imputato del reato di cui all'art. 73 d. Lgs. 159 del 2011 per avere condotto un'autovettura benché privo della patente di guida, che gli era stata revocata in quanto sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dalla Questura di Isernia. Secondo l'appellante, l'avviso orale non poteva essere compreso tra le misure di prevenzione se non accompagnato dalle prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, d. Igs. 159 del 2011. Secondo la Corte territoriale, l'argomento letterale e sistematico dimostrava che, ai fini dell'art. 73 cit., nessuna differenza ricorre tra le misure di prevenzione applicate dall'Autorità giudiziaria e quelle applicate dal Questore.
2. Ricorre per cassazione il difensore di E T, deducendo erronea applicazione della legge. Poiché l'imputato era stato sottoposto all'avviso orale "semplice", non accompagnato dalle prescrizioni previste dal comma 4 dell'art. 3 d. Igs. 159 del 2011, nei suoi confronti non poteva ritenersi essere stata adottata una misura di prevenzione, come ritenuto dal Consiglio di Stato. Il ricorrente ricorda che la Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. 159 del 2011. Sottolinea, inoltre, che la patente di guida era stata revocata prima e del tutto indipendentemente dall'emanazione dell'avviso orale. L'interpretazione dell'art. 73 cit. prevede, invece, che la misura di prevenzione sia antecedente al provvedimento di revoca della patente di guida.
3. Il Sostituto Procuratore generale, S P, nella requisitoria scritta, conclude per il rigetto del ricorso.
4. Il difensore ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto contestato.
1. La decisione del ricorso è stata rinviata all'odierna udienza in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità dell'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 sollevata dalla Sesta Sezione penale di questa Corte con ordinanza del 10/9/2021. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 211 del 2022 depositata il 17/10/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità della norma in esame. Tuttavia, la motivazione della sentenza fornisce un'indicazione precisa sull'interpretazione dell'art. 73 cit. in senso costituzionalmente orientato.
2. Il quadro che ha portato alla decisione della Corte territoriale di conferma della condanna di T è apparentemente semplice. L'art. 73 d. Igs. 159 del 2011 punisce con la pena dell'arresto la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, in presenza di una condizione: il conducente deve essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. In sostanza, la medesima condotta che, in forza dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, è sanzionata dall'art. 116, comma 15, del Codice della Strada con una sanzione amministrativa (salvo il caso di recidiva nel biennio), costituisce reato in presenza di tale condizione. L'applicazione della norma dell'art. 73 cit., peraltro, comporta la risposta ad alcuni quesiti. In primo luogo - il tema è espressamente posto dal ricorrente nel presente processo - occorre accertare se tra le misure di prevenzione personali deve essere compreso anche l'avviso orale da parte del Questore. La circostanza è negata, per le ragioni che si vedranno, nonostante il Capo I del Titolo I del T.U. mis. prev. sia intitolato, appunto, "Le misure di prevenzione personali applicate dal questore", per distinguerle da quelle contemplate nel capo II ("Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria"). In secondo luogo, ci si chiede se, per la sussistenza del reato contestato, la patente di guida debba essere stata revocata in conseguenza dell'applicazione della misura di prevenzione ovvero se sia sufficiente che, al momento della condotta di guida, al soggetto sia stata revocata la patente di guida e lo stesso sia stato sottoposto a misura di prevenzione. Nel caso di specie,
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