Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2017, n. 5054

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Il cessionario dell’azienda è obbligato, ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., alla restituzione conseguente alla revoca fallimentare di un pagamento ricevuto dal cedente anteriormente alla cessione solo se tale debito risulti dai libri contabili obbligatori, sempre che sussista un'effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell'azienda (non ravvisabile, ad esempio, nelle ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto ed in quella di conferimento dell'azienda di un'impresa individuale in una società unipersonale) e salvo che il cessionario stesso abbia inteso assumere anche il futuro debito derivante dall'esercizio dell'azione revocatoria dei pagamenti risultanti dalla contabilità aziendale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2017, n. 5054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5054
Data del deposito : 28 febbraio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

50541 1 7 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Azione revocatoria LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE fallimentare di pagamenti SEZIONI UNITE CIVILI R.G. N. 22364/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron.5054 Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Dott. CARLO PICCININNI Presidente Sezione Ud. 22/11/2016 Dott. GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione PU Dott. CAMILLA DI IASI - Presidente Sezione ст - Rel. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Consigliere Dott. STEFANO BIELLI Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere as Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22364-2014 proposto da: S.R.L., in TRATTAMENTI SUPERFICIALI METALLI T.S.M. 2016 persona del legale rappresentante pro tempore, 719 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 1, DONATIVI, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO SILVESTRE, per delega a margine del ricorso;
ricorrente

contro

LEUCCI INDUSTRIALE S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato CONCETTA M. RITA TROVATO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CARROLI, per delega а margine del controricorso;

- controricorrente -

avversO la sentenza n. 1579/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;
udito l'Avvocato Concetta M. Rita TROVATO;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2000 la CI US s.p.a. in amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente con sentenza 27 luglio 1995 del Tribunale di Brindisi, conveniva dinanzi al Tribunale di Bologna la LL s.r.l. più tardi - incorporata dalla Trattamenti Superficiali Metalli-T.S.M. s.r.l. per. - sentir dichiarare inefficaci ex art.67, primo comma, n.2, e secondo comma, della legge fallimentare pagamenti e cessioni di credito a scopo solutorio eseguiti nel periodo sospetto, per complessivi euro 258.391,83. Costituitasi ritualmente, la LL s.r.l. eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale e la carenza di legittimazione passiva, quale mera conferitaria dell'azienda dell'imprenditore individuale SO LL, in ordine ad un preteso debito eventualmente derivato da rapporti contrattuali da questo antecedentemente intrattenuti, non desumibile dalle scritture contabili, ex art.2560, secondo comma, cod. civile. دو Eccepiva altresì, in via gradata, la prescrizione del credito e l'improponibilità della domanda, ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), in carenza di autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali;
e nel merito chiedeva il rigetto per infondatezza della domanda. Dopo l'interruzione del processo, per intervenuta fusione per incorporazione della LL s.r.l. nella T.S.M. s.r.l. e la successiva 1 riassunzione, veniva espletata prova per interrogatorio formale e testi. Con sentenza 10 settembre 2009, il Tribunale di Bologna accoglieva la domanda di revoca, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di lite. Il successivo gravame della T.S.M. s.r.l. era rigettato dalla Corte d'appello di Bologna, con sentenza 25 giugno 2014;
mentre, veniva accolta l'impugnazione incidentale della CI US s.p.a. in amministrazione straordinaria, volta ad ottenere anche la condanna alla restituzione delle somme pagate. La corte territoriale motivava - che l'imprenditore individuale SO LL, originario accipiens dei pagamenti revocati, aveva conferito con atto pubblico 31 dicembre 1996 la propria azienda, in Brindisi, con tutti i relativi कै rapporti attivi e passivi, nella LL s.r.l.;
- che andava affermata, quindi, la legittimazione passiva di quest'ultima, succeduta anche nel debito restitutorio derivante dall'azione revocatoria;
- che sussisteva la prova presuntiva che gli atti solutori fossero stati annotati nelle scritture contabili obbligatorie, a fronte di fatture regolarmente emesse;
- che, in ordine ai mezzi anomali di pagamento, tramite cessioni di credito, la creditrice non aveva offerto la prova della propria inscientia decoctionis;
mentre, per quanto riguardava i pagamenti eseguiti in contanti e mediante bonifici bancari, si doveva ritenere conosciuta dal LL l'appartenenza della società debitrice al cd. gruppo Fochi, la cui insolvenza era stata resa nota dalla stampa, non solo locale e comunque emergeva, nei rapporti 2 diretti con il creditore, da ritardi nei pagamenti di fatture di ammontare considerevole e dalla concessione di plurime proroghe dei termini di pagamento;
che, in particolare, premessa l'irrilevanza della data di scadenza del debito della CI US s.p.a., il relativo pagamento, seppur andasse riportato come pretendeva la T.S.M. - alla data dell'addebito della valuta (31 agosto 1994), s.r.l. - anziché a quella dell'operazione bancaria (5 settembre 1994), non esulava dal periodo sospetto

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