Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10268

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie emesse in materia di tutela ed uso del suolo (nella specie, ex art. 69, commi 1 e 2, della l.r. Piemonte n. 56 del 1977), la controversia concernente la procedura di riscossione coattiva del credito, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, è devoluta alla giurisdizione del G.O., poiché la posizione giuridica di chi deduca di essere stato sottoposto a sanzione in casi e modi non stabiliti dalla legge ha consistenza di diritto soggettivo, non discutendosi in tale evenienza di modi di governo del territorio, ma solo di provvedimenti adottati dalla P.A. per reagire a comportamenti illegittimi dei privati. (Fattispecie relativa ad opposizione a sanzione pecuniaria irrogata per la modifica della destinazione d'uso di un immobile, in cui il privato aveva contestato, tra l'altro, il diritto di procedere esecutivamente nei propri confronti, per intervenuta abrogazione dell'art. 56, comma 6, d.lgs. n. 446 del 1997, che al r.d. n. 639 del 1910 faceva rinvio).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/04/2018, n. 10268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10268
Data del deposito : 27 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 0268- 18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta da: S P Primo Presidente f.f. R.G. 28954/2016 Cron. 10268 Pasquale D'ASCOLA Presidente di sezione Enrica D'ANTONIO Consigliere Rep. E C Consigliere Ud. 17/4/2018 G B Consigliere U B Consigliere Consigliere Rel. Alberto GIUSTI Antonietta SCRIMA Consigliere M F Consigliere giurisdizione ha pronunciato la seguente eu SENTENZA sul ricorso 28954-2016 proposto da: B W, rappresentata e difesa dagli Avvocati Giovanni Mario Porzio e R M, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Dei Banchi Nuovi, n. 39;
· ricorrente -

contro

COMUNE DI OLEGGIO, in persona del sindaco pro tempore, rappre- sentato e difeso dagli Avvocati G G, G R e Ni- c Paoletti, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 34;
- resistente - du 20318 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 4 maggio 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 aprile 2018 dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Luigi Salvato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato R M.

FATTI DI CAUSA

1.- Con ricorso in data 11 maggio 2009 W B proponeva opposizione all'atto di ingiunzione di pagamento emesso dal Comune di Oleggio in data 9 aprile 2009, prot. n. 10642, ai sensi degli artt. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e 52, comma 6, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la complessiva somma di euro 86.945,29 a titolo di debito per sanzioni, interessi e spese. Con l'impugnata ingiunzione il Comune di Oleggio aveva procedu- to al recupero coattivo del credito quantificato in un precedente prov- vedimento del 20 marzo 2007, prot. n. 8738, notificato in data 27 marzo 2007, per sanzione pecuniaria pari ad euro 82.400, in conse- guenza della modifica della destinazione d'uso di un immobile. La ricorrente lamentava l'illegittimità, la nullità, l'irritualità e la manifesta infondatezza dell'atto impugnato nonché di ogni atto ad es- so presupposto, ivi espressamente incluso l'atto di irrogazione di san- zione amministrativa del 20 marzo 2007. Il Comune di Oleggio resisteva all'opposizione. In via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riferimento alla pretesa sostanziale oggetto dell'ordinanza assunta ex art. 2 del regio decreto n. 639 del 1910;
nel merito deduceva l'infondatezza Au dell'opposizione proposta. - 2 - 2. - Il Tribunale di Novara pronunciava sentenza non definitiva in data 31 maggio 2010 e sentenza definitiva in data 26 giugno 2013. Con la sentenza non definitiva rigettava l'eccezione di difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario, mentre con la sentenza definitiva di- chiarava nulle l'ingiunzione di pagamento del 9 aprile 2009 e l'irrogazione di sanzione amministrativa del 20 marzo 2007 "per ca- renza dei presupposti normativi sanzionatori". -3. Accogliendo il gravame del Comune, la Corte d'appello di To- rino, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 4 maggio 2016, in riforma delle impugnate pronunce, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nella

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi