Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2022, n. 1995

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Una identica posizione giuridica può essere oggetto di più forme di tutela, azionabili sia davanti al giudice amministrativo, qualora venga in contestazione un atto amministrativo a monte, adottato nell'esercizio di un potere discrezionale, ovvero davanti al giudice ordinario o tributario, qualora si discuta dell'atto conclusivo a valle, ad esempio, una sanzione o una richiesta di pagamento quantificata sulla base dei criteri anteriormente fissati nell'atto amministrativo; in queste ipotesi, il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo che la legge riconosce al secondo giudice, sollevando così l'interessato dall'onere d'impugnarlo separatamente, non preclude comunque il ricorso alla giurisdizione amministrativa contro i provvedimenti a monte. (Nella specie, la giurisdizione del giudice tributario, ritenuta insussistente dalla S.C., era stata eccepita con riferimento a controversie in cui i proprietari di fondi ubicati in un comprensorio consortile di bonifica ricadenti nel Piano di classifica, ne avevano chiesto l'annullamento, perché adottato dal Commissario straordinario in carenza di potere, sul rilievo che il Piano costituisse il presupposto della richiesta dei contributi).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/01/2022, n. 1995
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1995
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

IN CALCE ANNOTAZIONE № 1995-22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RIC.

CONTRO

ADELAIDE AMENDOLA - Primo Presidente f.f. - DECISIONI DI GIUDICI Presidente di Sezione - SPECIALI BIAGIO VIRGILIO Ud. 14/12/2021 - DANILO SESTINI - Consigliere - PU R.G.N. 1671/2021 LUCIO NAPOLITANO - Consigliere - Own 1995 Rep. MASSIMO FERRO - Consigliere - FABRIZIA GARRI Consigliere - MAURO DI MARZIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ROBERTA CRUCITTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1671-2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, 1 BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI e DELL'IRNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO PAOLINO;

- ricorrente -

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29 presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato M I;
CASCONE SANTA, GUERRASIO GNARO, PIERRI RESTITUITO, LANGELLOTTI PASQUALE, SOMMA ROSA, TANGO ELVIRA, SICIGNANO GNARO, BUONERBA ALFONSO, COMUNE DI MONTORO, in persona del Sindaco pro tempore, e COMUNE DI POMPEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ETTORE DE ROSA e ALFONSO DE VIVO;
· controricorrenti - nonchè

contro

BUONANNO ALESSANDRO, BUONANNO ERMANNO, AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE, LA DORIA S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n.4099/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/06/2020. S Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere ROBERTA CRUCITTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, il quale chiede rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, in persona del legale Ric. 2021 n. 01671 sez. SU - ud. 14-12-2021 -2- rappresentante pro tempore, impugna la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione quinta), n.4099/2020, depositata il 26 giugno 2020, che ne aveva rigettato l'appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n.1506/2019, resa nei confronti dello stesso Consorzio e di un gruppo di proprietari di fondi ubicati entro il comprensorio consortile di bonifica, dei Comuni di Pompei e di Montoro, della Doria S.p.a. e della Regione Campania, e concernente l'approvazione dell'aggiornamento del piano di classifica degli immobili per il riparto della contribuenza consortile. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato viene impugnata nella parte in cui, nel respingere il motivo di appello concernente il rigetto, ad opera del T.A.R., dell'eccezione di difetto di giurisdizione, così motivava: la censura è infondata sulla scorta di una giurisprudenza consolidata e basata sui cardini che governano l'impianto generale del riparto delle giurisdizioni. A tali fini, qualora la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori o abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima in tema di contributi in favore dei consorzi di bonifica, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo (che, in materia è fornito di giurisdizione di merito), ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo (Cass. SS.UU., 6 agosto 2010 n.18327);
diversamente, è devoluta alla cognizione del giudice tributario la domanda con cui si contesti l'esistenza di tale potere, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto fra quelli tenuti alla contribuzione, sia la quantificazione del contributo eventualmente dovuto, in quanto in queste ipotesi la domanda è diretta a conoscere del tributo in senso stretto ai sensi dell'art.2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546". Ric. 2021 n. 01671 sez. SU - ud. 14-12-2021 -3- Il Consorzio di Bonifica integrale Comprensorio Sarno, con il mezzo di impugnazione, deduce la violazione e falsa applicazione delle regole dettate in materia di giurisdizione, ai sensi dell'art.360, primo comma, num.1 cod. proc. civ. e rileva l'erroneità della sentenza impugnata, fondata su un precedente di queste Sezioni Unite (la sentenza n.18327 del 2010 cit.), superato da successivi e numerosi arresti con i quali si è, invece, affermato e reiterato il principio per cui i contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il primo gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n.448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie>> (Cass. Sez. Un., 5 febbraio 2013, n.2598). Secondo la prospettazione difensiva, nel caso controverso, non è revocabile in dubbio che, attraverso l'impugnazione del Piano di classifica, i contribuenti avevano inteso paralizzare e riparametrare il calcolo dei futuri contributi da versare, per cui tale accertamento incideva sul diritto soggettivo e, solo incidenter tantum, investiva la problematica della validità o meno dell'atto amministrativo a monte. Ne conseguiva che la fattispecie esulava dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando nella giurisdizione del giudice ordinario, ovvero del giudice tributario proprio sulla base della ricostruzione offerta dalla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte del 2010. La regione Campania resiste con controricorso. Resistono, con unico controricorso, anche il Comune di Montoro, il Comune di Pompei, e il gruppo di proprietari (come specificamente Ric. 2021 n. 01671 sez. SU - ud. 14-12-2021 -4- individuati in epigrafe) dei fondi ricompresi nel comprensorio consortile. La società Doria s.p.a., l'Autorità di Bacino distrettuale

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