Cass. civ., sez. II, sentenza 20/07/1979, n. 4329
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Quando il testamento olografo risulti redatto in piu fogli separati, occorre, perche la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie Disposizioni in esse contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. Tuttavia, la Mancanza tra alcuni fogli e gli altri del collegamento materiale, ovvero la Mancanza, nelle Disposizioni contenute in detti fogli, del collegamento logico con le Disposizioni contenute negli altri fogli sottoscritti dal testatore, non impediscono - anche se tutti i fogli siano stati consegnati insieme ad una medesima persona per la loro conservazione - di indagare se tra i fogli rimanenti esistano i requisiti per considerarli documento idoneo a dar vita ad un valido testamento olografo e se dal contenuto di essi sia desumibile una valida manifestazione di volonta del testatore. ( V 1269/58).*
Nei confronti del legatario, la circostanza che l'erede non abbia la materiale disponibilita della cosa legata e del tutto ininfluente, in quanto l'Onere del legato grava sull'erede, salvo che il testatore abbia diversamente disposto. Pertanto il legatario ha diritto di ottenere dall'erede - ai sensi dell'art 669 cod civ - i frutti della cosa legata e l'erede, qualora non abbia avuto la materiale disponibilita della cosa stessa, ha diritto di ripetere i frutti dal possessore di essa, secondo le regole sul possesso (art 535 cod civ).*
La validita di un testamento dichiarata in relazione alla domanda di essere riconosciuto erede del testatore, non comporta necessariamente la validita di altra disposizione, contenuta nello stesso testamento, di attribuzione di un legato. Pertanto, ove tale domanda di validita del legato non sia stata proposta in primo grado, la stessa non puo essere formulata per la prima volta in appello ostandovi la disposizione di cui all'art 345, comma primo, cod proc civ.*