Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1986, n. 7385
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La vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 cod. civ., anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 cod. civ., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l'effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e in conseguenza, anche cronologica, del suo inadempimento) del patto di riscatto che attribuisce al venditore soltanto il potere di conseguire a pena di decadenza nel termine e con le modalità fissate dalla legge - il riacquisto del bene, ma prescinde da qualsiasi incidenza sull'effetto reale della vendita, che avviene immediatamente e direttamente per effetto del solo consenso dei contraenti ex art. 1376 cod. civ., indipendentemente dal mancato Esercizio del riscatto. Ne', d'altra parte, lo scopo di garanzia può, di per sè, determinare la nullità della vendita con patto di riscatto sotto il profilo della illeceità del motivo ai sensi dello art. 1345 o del negozio in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ.. ( Conf 5967/78, mass n 395799; ( Conf 1800/76, mass n 380582; ( Conf 2896/68, mass n 335621; ( Conf 2219/65, mass n 314183; ( contra 3815/86, mass n 446653; ( contra 7271/83, mass n 431868; ( contra 3800/83, mass n 428717).*