Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1986, n. 7385

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 cod. civ., anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 cod. civ., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l'effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e in conseguenza, anche cronologica, del suo inadempimento) del patto di riscatto che attribuisce al venditore soltanto il potere di conseguire a pena di decadenza nel termine e con le modalità fissate dalla legge - il riacquisto del bene, ma prescinde da qualsiasi incidenza sull'effetto reale della vendita, che avviene immediatamente e direttamente per effetto del solo consenso dei contraenti ex art. 1376 cod. civ., indipendentemente dal mancato Esercizio del riscatto. Ne', d'altra parte, lo scopo di garanzia può, di per sè, determinare la nullità della vendita con patto di riscatto sotto il profilo della illeceità del motivo ai sensi dello art. 1345 o del negozio in frode alla legge ex art. 1344 cod. civ.. ( Conf 5967/78, mass n 395799; ( Conf 1800/76, mass n 380582; ( Conf 2896/68, mass n 335621; ( Conf 2219/65, mass n 314183; ( contra 3815/86, mass n 446653; ( contra 7271/83, mass n 431868; ( contra 3800/83, mass n 428717).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/12/1986, n. 7385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7385
Data del deposito : 12 dicembre 1986

Testo completo

La vendita con patto di riscatto o de retrovendendo, ex art. 1500 cod. civ., anche se stipulata a scopo di garanzia, sempreché sia vera e reale, non incorre nella sanzione di nullità stabilita per il patto commissorio vietato dagli artt. 1963, 2744 cod. civ., stante la strutturale non assimilabilità al patto commissorio (che determina l'effetto traslativo in danno del debitore, in dipendenza e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi