Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12635

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12635
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12635
Data del deposito : 13 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15610-2013 proposto da: REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LARGO MESSICO

7, presso lo studio dell'avvocato F T, rappresentata e difesa dall'avvocato M T S;

- ricorrente -

contro

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell'avvocato G R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M T;

- controricorrente -

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE TI

18, presso lo studio dell'avvocato A Z, rappresentata e difesa dall'avvocato G D C;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2005/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/12/2012. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2018 dal Consigliere L A S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati E R D per delega dell'avvocato T S M, L R per delega dell'avvocato G R e G D C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12/12/2012 la Corte d'Appello di Torino ha - per quanto d'interesse in questa sede- respinto il gravame interposto dalla Regione Piemonte in relazione alla pronunzia Trib. Torino 12/3/2009, di rigetto della sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo in ordine alla domanda nei suoi confronti proposta dalla società Unicredit s.p.a., qualificata come di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. da lesione del «credito vantato da essa nei confronti delRallora) Ente Ordine Mauriziano, la cui aspettativa di adempimento è stata, in ipotesi, lesa con formazione di uno scoperto ingente a causa del comportamento ingiusto della Regione Piemonte, Ric. 2013 n. 15610 sez. SU - ud. 22-05-2018 -2- che aveva determinato ... la mancata erogazione dei finanziamenti nella quantità che l'Ente Ordine Mauriziano avrebbe avuto diritto di ricevere e che avrebbe "girato", conseguentemente, al fine di equilibrare l'apertura di credito concessagli». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Regione Piemonte propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi la Fondazione Ordine Mauriziano, che ha presentato anche memoria, e la società Unicredit s.p.a., che spiega altresì ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato, entrambi sulla base di unico motivo. Chiamata all'udienza del 29/3/2017, con ordinanza interlocutoria del 15/1/2018 la I Sezione di questa Corte ha osservato quanto segue. «Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma delle decisione del Tribunale della stessa città in data 12 marzo 2009 ha accertato in euro 115.942.325,45 l'ammontare del danno sofferto da Unicredit S.p.a. in relazione alla condotta illecita attribuita alla Regione Piemonte, tale da arrecare pregiudizio, attraverso un'attività amministrativa illegittima nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano, alle ragioni di credito di Unicredit S.p.a., che, facendo affidamento sulla base di specifiche circostanze, sul ripristino, poi non attuato, della collocazione dello stesso ente, declassato a struttura privata accreditata, nell'ambito del servizio ospedaliero pubblico, e, quindi, sui finanziamenti da parte della Regione, aveva continuato ad accreditare -anche per non determinare l'interruzione del servizio pubblico sanitario esercitato dagli ospedali mauriziani- ingenti somme». Nell'ambito di tale giudizio di responsabilità -per quanto in questa sede maggiormente rileva- è stata dalla corte di merito disattesa, «così confermandosi il giudizio al riguardo espresso dal Ric. 2013 n. 15610 sez. SU - ud. 22-05-2018 -3- tribunale», l'«eccezione dell'ente territoriale fondata sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservandosi che, essendo l'azione riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 cod. civ., non venivano in considerazione né la materia dei pubblici servizi, né l'esistenza di rapporti convenzionali tra il creditore e il danneggiante, terzo debitore del debitore del presunto danneggiato, essendo in contestazione i meri comportamenti della Regione Piemonte». Si è dalla corte di merito al riguardo «precisato che i provvedimenti amministrativi riguardanti dapprima il declassamento dell'Ente Ordine Mauriziano e poi la mancata attuazione del ripristino della preesistente situazione non rileverebbero sotto il profilo della loro legittimità amministrativa, "ma come situazioni di fatto qualificanti il comportamento della Regione"». Ravvisando porre «il ricorso ... una serie di questioni in materia di giurisdizione, che, anche per la loro complessità e per la particolarità della vicenda, debbono essere sottoposte, ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ., al vaglio delle Sezioni Unite civili di questa Corte», la I Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per la relativa eventuale assegnazione a queste Sezioni Unite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° complesso motivo la ricorrente denunzia: 1) «difetto di giurisdizione ex art. 33 del D.Igs. n. 80/1998 ( ora art. 133, comma 1, lett. c) del D.Igs. n. 104/2010» ( pag. 31 ss. ric. );
2) «difetto di giurisdizione ex art. 11, comma 5, della Legge n. 240/1990 e s.m.i. ed art. 133, comma 1, lett. a), numero 2, del D.Igs. n. 104/2010» ( pag. 44 ss. ric. );
3) «difetto di giurisdizione ex art. 11, comma 5, della Legge n. 240/1990 e s.m.i. ed art. 133, comma 1, lett. a), numero 2, del D.Igs. n. 104/2010» (pagg. 56 ss. ric.), in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 1, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente escluso la sussistenza nella specie della giurisdizione del giudice amministrativo, Ric. 2013 n. 15610 sez. SU - ud. 22-05-2018 -4- laddove la controversia verte «in materia di pubblici servizi ex art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998», come «pacificamente ammesso ... (anche) dalla Banca», avendo «essa stessa ... offerto una rappresentazione del proprio ruolo di concessionario del servizio di tesoreria dell'Ente Ordine Mauriziano come di un ruolo fortemente compenetrato e, come tale, formalmente "parte" del servizio sanitario dal medesimo offerto», avendo «individuato la funzione ... svolta nell'interesse dell'Ente Ordine Mauriziano quale "gestore di pubblico servizio" sia quando ... ha ricollegato espressamente lo svolgimento del servizio di tesoreria svolto al "pubblico servizio sanitario esercitato dagli ospedali mauriziani" ... sia allorché ha ricostruito la propria posizione autoqualificandosi come titolare di concessione amministrativa preordinata allo -ed anzi "parte" dello- svolgimento di un pubblico servizio, il servizio sanitario appunto». Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che la nozione di servizio pubblico va intesa in senso oggettivo, ricomprendente le attività svolte da qualsiasi soggetto qualora siano sottoposte a controllo, vigilanza o a mera autorizzazione da parte di un'amministrazione pubblica, sicché la «circostanza che i fatti dedotti in causa riguardino l'attività e le prestazioni rese da un soggetto formalmente privato ( la Banca, appunto ) non è ... ex se idonea ad escluderne la riconducibilità all'esercizio di un pubblico servizio nell'accezione accolta dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80/1998 ( ora 133, comma 1 lett. c) del D.Igs. n. 104/2010 ), specie in considerazione della diretta riferibilità dell'attività resa ... all'esercizio di un pubblico servizio ( i.e. il servizio sanitario )». Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto che «la controversia è incentrata sul rapporto di diretta ed immediata riconducibilità delle prestazioni rese dalla Banca nell'ambito della Convenzione 24 dicembre 1999 all'esercizio dell'attività sanitaria da parte dell'Ente Ordine Mauriziano>>. Ric. 2013 n. 15610 sez. SU - ud. 22-05-2018 -5- Lamenta che, «vertendo la controversia in materia di servizi pubblici ed essendo le situazioni soggettive in essa coinvolte inequivocabilmente contrassegnate, per citare la Consulta, dalla circostanza che la Pubblica Amministrazione agisce come autorità», è «il giudice amministrativo» ad essere invero «competente a decidere della controversia in esame» in «sede di giurisdizione esclusiva». Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto che «anche escludendo nella fattispecie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ... la controversia in esame deve ritenersi rientrare ugualmente nella giurisdizione -generale di legittimità- del giudice amministrativo», in quanto «nel caso di specie la pretesa azionata in giudizio dalla Banca» trova «nell'esercizio della pubblica funzione (ossia nell'attività provvedimentale della Regione inerente al regime dei contributi pubblici erogabili in ambito sanitario) il proprio fondamento», ovvero deriva «in via diretta ed immediata dall'agire causalmente riferibile ad una funzione che per legge appartiene all'amministrazione agente (la Regione appunto)», atteso che «la Banca agisce ... nei confronti della Regione per il risarcimento danni dalla stessa asseritamente subiti per effetto dell'esercizio delle funzioni istituzionali alla medesima demandate (nel caso di specie si tratta appunto dell'attività provvedimentale della Regione inerente al regime dei contributi pubblici erogabili in ambito sanitario)». Lamenta che «è la stessa Banca ad avere identificato nella Determinazione della Giunta Regionale 14
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi