Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2020, n. 14875

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2020, n. 14875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14875
Data del deposito : 13 maggio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHUBA SAIMIR nato il 09/05/1987 avverso l'ordinanza del 18/10/2019 del TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere M V;
t Letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.ssa M F L, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 18 ottobre 2019 il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la proposta, non accettata dal pubblico ministero, avanzata da S Z ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen. di applicazione della pena di tre anni e cinque mesi di reclusione ed euro 3.700 di multa, dal proponente determinata, in applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., per la commissione: a) dal 10 settembre 2016 al 7 gennaio 2017, di tre delitti di furto aggravato, da lui commessi, in concorso e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per i quali venne a lui applicata la pena, pattuita, di un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cuneo il 23 marzo 2018;
b) dal 13 aprile 2017 fino al 10 giugno 2017, di otto delitti di furto aggravato e di un delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacenti, da lui commessi, in concorso e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, per i quali venne a lui applicata la pena, pattuita, di un anno, otto mesi e venti giorni di reclusione ed euro 320 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Cuneo il 21 maggio 2018;
c) fra il mese di gennaio 2016 e il 22 dicembre 2016, di delitto di concorso nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti, per il quale venne a lui applicata la pena, pattuita, di otto mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa, con sentenza, irrevocabile, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo il 12 ottobre 2018. 1.1 La motivazione dell'ordinanza è nel senso che è giustificata la non accettazione da parte del pubblico ministero della proposta di pena avanzata dal condannato sul presupposto che tutti i reati per la cui commissione vennero emesse le citate tre sentenza di applicazione di pena pattuita fossero sorretti dal medesimo disegno criminoso, dal momento che: non è sufficiente che il condannato alleghi, a sostegno della domanda, il riferimento alla contiguità cronologica dei fatti illeciti ovvero alla identità ovvero analogia dei titoli di reato, "in quanto indici sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto piuttosto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti";
il ricorrente ha enunciato solo in maniera embrionale gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione richiesta al giudice dell'esecuzione in presenza di dissenso del pubblico ministero alla richiesta dal condannato avanzata ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. pen.;
in ogni caso, "l'omogeneità della natura dei reati...o l'occasionale coincidenza della commissione con gli stessi correi non possono di per sé portare all'identificazione di un unico disegno criminoso avvincente le suddette attività illecite";
"anche le modalità di esecuzione sono diverse tra loro, i reati sono stati perpetrati in un ampio arco temporale e non si ravvisa alcunché possa far pensare ad un programma criminoso complessivo riconducibile con sicurezza alla medesima determinazione volitiva", fin dalle fasi iniziali.

2. Per la cassazione di tale ordinanza Z ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato S A) con cui deduce che la motivazione dell'ordinanza è illogica e contraddittoria e determina erronea applicazione al caso concreto dell'art. 81, secondo comma, cod. peri, in quanto: la legge processuale non prevede che il condannato che chieda l'applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva abbia un onere di allegare elementi specifici a sostegno dell'istanza;
tale allegazione in concreto vi è stata in quanto nella proposta si è avuto riferimento a "violazioni omogenee, commesse in un arco temporale circoscritto, senza soluzione di continuità, tutte commesse nella medesima zona dell'alto Cuneese e commesse tra i medesimi coimputati e con le medesime modalità";
inoltre lo stesso giudice in sede di cognizione "aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra le violazioni p. e p. dagli artt. 624, 624-bis e 625 c.p. nei confronti di due coimputati, medesime violazioni per cui l'istante ha chiesto l'applicazione del vincolo della continuazione";
l'esistenza di decisione di merito in questo senso (riconoscimento della continuazione "tra i medesimi reati, nei confronti di alcuni coimputati") era stata dedotta dal difensore di esso ricorrente "in udienza", ma l'esame del fatto è stato omesso in sede di decisione.
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