Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 14038

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 22/05/2023, n. 14038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14038
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29448-2021 proposto da: C P, C G M, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA VITTORIA COLONNA

40, presso lo studio dell'avvocato B B, che li rappresenta e difende;
-ricorrenti -

contro

C D C, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato V T, che lo rappresenta e difende;
Ric. 2021 n. 29448 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 126/2021 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 06/08/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere R M.

FATTI DI CAUSA

1. P C e M G C hanno impugnato l'ordinanza n. 56/2012 del Comune di Cislago con la quale veniva loro intimato il pagamento di euro 29.831,76 per l'occupazione di parte dell'area demaniale, denominata Roggia Maestra, ricompresa ne l perimetro dell'area di proprietà esclusiva.

2. Il Tribunale Superiore d elle a cque p ubbliche , con la sentenza n. 195 del2014, ha r igettato il ricorso.

3. L a menzionata sentenza del Tribunale Superiore delle acque pubbliche è stata annullata dalle Sezio ni Unite della Corte che , pronunciandosi con sentenza n. 8686 del 2017 , sul ricorso proposto dagli attuali ricorrenti, hanno accolto il primo motivo d'impugnazione, incentrato sull'omesso accertamento in fatto - tramite consulenza tecnica espressamente richiesta, in giudizio, dalla parte -dell'effettiva alterazione della Roggia Maestra, comportante, secondo le allegazioni, la perditadi demanialità.

4. Nel giudizio riassunto innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, gli attuali ricorrenti hanno riproposto i motivi d'impugnazione già dedotti nell'originario ricorso, articolati in due ordini di ragioni concorrenti concerne n ti, rispettivamente, la questione dell'effettiva demanialità dell'area occupata e la correttezza formale e sostanziale dell'ordinanza di pagamento.

5. All’esito della disposta c onsulenza t ecnica , con la sentenza ora impugnata il Tribunale Superiore delle acque pubbliche ha riten uto la Ric. 2021 n. 29448 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - Roggia Maestra parte del demanio idrico gestito dal Comune di Cislago.

6. Il Tribunale Superiore h a escluso che l'ordinanza impugnata, diversamente dalla prospettazione difensiva degli attuali ricorrenti, costituisse titolo esecutivo per la riscossione, illico et immediate , dei canoni non corrisposti, valorizzando l a mera determinazione, enunciata nell’ordinanza, dell'an e d el quantum debeatur per l'occupazione della Roggia, da ciò inferendo la non pertinenza, in diritto, della denunciata assenza dei requisiti tipici dell'atto di riscossione ( certezza, liquidità ed esigibilità ) e l’infondatezza del motivo d'impugnazione incentrato sull'asserita violazione dell'art. 3 r.d.n.639 del 1910, disciplinante l'ingiunzione di pagamento stricto sensu.

7. Ha r iten uto, inoltre, non prescritto il credito del Comune per i canoni d'occupazione non corrisposti e ha escluso che l'occupazione sine titulo di bene demaniale integrasse fatto illecito suscettibile di risarcimento del danno, ex art. 2043 cod.civ. , entro il termine di prescrizione quinquennale dal giorno del verificarsi del fatto illecito.

8. In conclusione, p revia q ualifica zione del la pretesa patrimoniale dell’amministrazione come reintegrazione - indennizzo de l pregiudizio patitoper l'occupazione abusiva del demanio, il Tribunale Superiore, con la sentenza ora impugnata, ha ritenuto applicabile al l’indennizzo la prescrizione decennale (all’uopo richiamando Cass., Sez.Un., n.12313 del 1992)e ha, pertanto, ritenuto non prescritte l e richieste di pagamento relative all'anno 2003, per essere stato validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dalla notifica zione dell’ordinanza impugnata.

9. Avverso tale sentenza ricorron o C P e C G M, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, il Comune di Cislago, ulteriormente illustrato con memoria. Ric. 2021 n. 29448 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 -
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