Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29824

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/07/2022, n. 29824
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29824
Data del deposito : 26 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da L F nato a Taranto il 26/2/1988 L G nato a Taranto il 24/3/1986 L D nato a Taranto il 28/8/1980 S D nato a Taranto il 31/1/1989 C G nato a Taranto il 3/6/1984 L F nato a Taranto il 9/3/1985 avverso la sentenza del 21 giugno 2021 emessa dalla Corte di appello di Lecce visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere D T;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale V S, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
uditi i difensori, avv. V,C in sostituzione dell'avv. L E per F L, avv. S M e avv. A S per D S, avv. A S in sostituzione dell'avv. A S per L F, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, decidendo quale Giudice del rinvio in merito al solo trattamento sanzionatorio inflitto a F L, G L, D L, D S, G C e L F, in parziale riforma della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Taranto, ha ridotto la pena inflitta a G L, D L, D S e L F;
ha sostituito la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici inflitta a D L e D S con l'interdizione temporanea ed ha eliminato nei confronti dei medesimi imputati la sanzione dell'interdizione legale;
ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Va premesso che D L, F L, D S, G L, L F e G C sono stati ritenuti responsabili della partecipazione ad un'associazione finalizzata alla commissione di delitti di estorsione ai danni di imprenditori operanti nei territori di Talsano e Leporano (Capo A) nonché dei reati fine loro rispettivamente ascritti (capi B-E). Con la sentenza rescindente (n. 35743 del 17 novembre 2020) la Seconda sezione di questa Corte, preso atto della rinuncia da parte di tutti i ricorrenti ai motivi di appello concernenti la penale responsabilità, ha, innanzitutto, ritenuto precluse le questioni relative alla mancata esclusione della recidiva proposte da G L e D L in quanto non specificamente dedotte con l'atto di appello;
ha rilevato una "criticità argomentativa" in punto di applicazione della recidiva nei confronti di D S dal momento che, in relazione ai precedenti oggetto di cumulo lo stesso ha beneficiato, con esito positivo, dell'affidamento in prova al servizio sociale;
ha ritenuto fondate le censure formulate da G L, D L e D S in merito all'erronea applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., avendo la Corte applicato sulla pena base per l'estorsione semplice l'aumento di due terzi per la recidiva qualificata ascritta ai ricorrenti senza considerare la maggiore gravità dell'estorsione aggravata;
ha, infine, ritenuto fondate, con effetto estensivo per tutti i ricorrenti, le doglianze formulate da Longo e S in merito alla omessa valutazione dell'intervenuto risarcimento del danno in grado di appello ai fini dell'eventuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o del giudizio di comparazione nel senso dell'equiva lenza. Propongono ricorso per cassazione i difensori di F L, G L, D L, D S, G C e L F.

2. F L deduce un unico motivo con il quale eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, ultimo comma, cod. pen. nella parte in cui preclude il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed alla recidiva contestate, in quanto contrastante con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

3. G L articola un unico motivo con il quale deduce vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio sia con riferimento alla pena base che all'aumento a titolo di continuazione che dovevano essere determinati in misura inferiore.

4. D L articola un unico motivo con il quale deduce vizi di violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima e con
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