Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20214

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/05/2023, n. 20214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20214
Data del deposito : 11 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

glimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 12 gennaio 2022 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato F D F alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno, sei mesi di reclusione e 300 euro di multa per i reati previsti dagli artt. 648, 497-bis e 494 cod. pen.

2. Ha proposto ricorso F D F, a mezzo del sostituto processuale del difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione dei seguenti motivi.

2.1. Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello "ha cercato con forzate interpretazioni giuridiche di colmare (senza successo) le gravi lacune della sentenza di primo grado". Quanto alla ricettazione della carta d'identità, la Corte ha assunto a reato presupposto quello previsto dall'art. 647 cod. pen., che però è stato successivamente depenalizzato, con effetti retroattivi, in forza del principio del favor rei. La sentenza ha poi escluso che l'imputato avesse concorso nel reato presupposto di furto sulla base di "meri calcoli di probabilità". Infine, la condotta tenuta da D F fu solo volta a commettere una truffa in danno dell'albergo, reato per il quale non si è proceduto in mancanza di querela.

2.2. Mancanza (mera apparenza), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex artt. 62, primo comma, n. 4, e 62 -bis cod. pen. e del beneficio della non menzione della condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, non ravvisandosi alcuno dei vizi della motivazione, peraltro denunciati cumulativamente, in contrasto con il principio secondo il quale i vizi indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. si pongono in rapporto di alternatività ovvero di reciproca esclusione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518;
Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535;
Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541;
Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254329;
da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).

2. Prive di ogni fondamento sono le doglianze formulate con il primo motivo.

2.1. Il delitto presupposto della ricettazione è stato dai giudici di merito individuato in quello previsto dall'art. 647 cod. pen., coerentemente con quanto contestato nel capo d'imputazione, nel quale si fa riferimento allo smarrimento della carta d'identità.La Corte di appello ha correttamente applicato il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della ricettazione, la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato costituisce elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, ovvero un cosiddetto elemento normativo della fattispecie, cosicché l'eventuale abrogazione, le successive modifiche o la sopravvenuta incompatibilità di tale norma con il diritto dell'Unione europea non assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., e la rilevanza del fatto, sotto il profilo in questione, deve essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui è intervenuta la condotta tipica di ricezione della cosa od intromissione affinché altri la ricevano (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859;
Sez. 3, n. 30591 del 03/06/2014, Seck, Rv. 259957;
Sez. 2, n. 36281 del 04/07/2003, P, Rv. 228412). Pertanto, l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen.;
ne discende che il delitto di ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. (o all'art. 627 cod. pen.) conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. Igs n. 7 del 2016, del reato di appropriazione indebita di cosa smarrita (o di sottrazione di cose comuni), come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220;
Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016, Sarachelli, Rv. 267132;
Sez. 2, n. 20772 del 04/02/2016, Scalise, Rv. 267034).
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