Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/10/2019, n. 27120
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Testo completo
FATTO
La (XXXXX) s.p.a. impugnava avanti la CTP di Genova il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un insufficiente pagamento dell'Imposta dovuta ai sensi della L. n. 1216 del 1961 e la aveva ricalcolata ai sensi della L. n. 1216 del 1961, articolo 24, comma 1, lettera H nell'importo di Euro 5.182.137,78 per omessa denuncia premi ed accessori e nella misura di Euro 56.823,49 per omessa denuncia annuale CSSN.
Con sentenza nr 294/2010 la CTP rideterminava la sanzione in Euro 103,00 nel minimo edittale.
Avverso tale sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate cui resisteva la societa' la quale a sua volta proponeva appello incidentale in relazione a quella parte della pronuncia che avevano visto la societa' (XXXXX) soccombente.
Con sentenza nr 5/2012 la CTR di Genova rigettava l'appello confermando la pronuncia di primo grado.
Il giudice di appello riteneva fondato il riferimento alla sproporzione tra l'imposta in questione e la sanzione irrogata e considerava applicabile la sanzione nella misura minima prevista dalla L. n. 1216 del 1961, articolo 24, comma 1, lett h pari ad Euro 103,00.
Evidenziava infatti che l'eccessivita' dell'ammontare della sanzione era la conseguenza della pretesa dell'Ufficio di rapportare la sanzione all'intera imposta dovuta sulla somma non denunciata in termini;
che non era stata accertata l'evasione di alcun debito di imposta e contributi SSN per l'anno 2007 e che la presentazione tardiva non aveva inciso nell'esercizio di controllo da parte dell'Ufficio,il quale aveva potuto liquidare la debenza entro il termine prescritto.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo cui resiste la societa' (XXXXX) presentando a sua volta ricorso in via incidentale.
La societa' contribuente ha depositato memoria illustrativa.
DIRITTO
Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione della L. 1216 del 1961, articolo 9, comma 4 e articolo 24, comma 1 in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
L'Amministrazione finanziaria critica il ragionamento seguito dal giudice di appello laddove, nel confermare la pronuncia di primo grado, riduce la sanzione comminata ad Euro 103,00.
Osserva infatti che la (XXXXX) violando la L. n. 1216 del 1961, articolo 9 aveva presentato tardivamente la denuncia dell'ammontare dei premi ed accessori nonche' del contributo al Servizio Nazionale incassati nell'esercizio del 2007 sicche' correttamente l'Amministrazione aveva commisurato la sanzione dell'imposta dovuta ai sensi della L. n. 1216 del 1961, articolo 24, sulla somma non denunciata nei termini.
Contesta poi che ''l'imposta dovuta" cui fa riferimento la norma debba essere intesa solo il debito fiscale effettivamente dovuto dalla societa' alla