Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2020, n. 21373

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/10/2020, n. 21373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21373
Data del deposito : 6 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21524/2017 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

- ricorrente -

contro

IDROENERGIA S.C.R.L., incorporata per fusione da COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'Avv. R A che, anche disgiuntamente con l'Avv. M L, la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 438/2/17 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 9 febbraio 2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale L D R, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato dello Stato F S;
udito, per la controricorrente, l'Avv. MAURIZIO LOGOZZO;

FATTI DI CAUSA

1. La CTR del Lazio ha rigettato il gravame interposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Latina di accoglimento del ricorso di Idroenergia s.c.r.I., esercente l'attività di vendita di energia elettrica a consumatori finali, contro il silenzio-rifiuto serbato dall'amministrazione relativamente al recupero delle accise sull'energia elettrica risultanti a marzo 2008 e versate in eccesso, per intervenuta decadenza dovuta al mancato rispetto del termine biennale ex art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.).

2. In particolare, la CTR ha ritenuto «Dirimente ai fini della decisione (...) la circostanza che la società istante non ha cessato la sua attività per liquidazione o per altre cause di estinzione societaria (...), ma ha semplicemente modificato la sua produzione di energia utilizzando le fonti alternative rinnovabili che sono esentate da accisa ed ha continuato la sua attività. Pertanto, il termine decadenziale biennale previsto dall'art. 14, comma 2, del T.U.A. (...) può riferirsi, (...), solo al caso di cessazione dell'attività, in quanto, nella fattispecie, la sopravvenuta causa di esenzione dal pagamento delle accise ha comportato che non sono più dovuti versamenti in rate d'acconto o conguagli da effettuare in compensazione, ma la società ha continuato a presentare la dichiarazione annuale nell'anno successivo a quello di competenza e nel mese di marzo dell'anno 2009 ha constatato che l'anno 2008 si è chiuso con un'eccedenza a suo favore di euro 6.280,45 che ha tempestivamente richiesto a rimborso in data 12/02/2010. (...)».

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a un motivo, cui replica Idroenergia, poi incorporata per fusione dalla Compagnia Valdostana delle Acque Trading s.r.I., con controricorso illustrato da memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2, e 56 T.U.A.: l'interpretazione di tali norme operata dalla CTR sarebbe errata, dovendosi chiedere a rimborso o compensare il credito emergente dalla dichiarazione annuale entro il termine biennale di cui all'art. 14, comma 2, stante l'espresso rinvio ad esso operato dall'art. 56, comma 6, e, dunque, anche al comma 2 del medesimo art. 14. In particolare, il combinato disposto delle citate previsioni soddisferebbe l'interesse pubblico a non lasciare sine die al contribuente la fruizione del meccanismo della compensazione, né la portata dell'art. 14 potrebbe essere limitata, come ritenuto dalla CTR, ai soli casi di cessazione dell'attività aziendale per impossibilità di compensare l'imposta a credito, ciò che finirebbe per procrastinare senza limiti temporali il detto credito in contrasto con la richiamata ratio normativa.
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