Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2019, n. 42071
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: ARBOSCELLI NICOLA AANDRO nato a MILANO il 02/04/1975 COLOMBO FRANCESCA nato a GIUSSANO il 22/11/1987 avverso la sentenza del 18/10/2018 del TRIBUNALE di GELAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore M M S P che ha concluso chiedendo il rigetto RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 18.10.2018 il Tribunale di Gela, per quel che interessa in questa sede, ha dichiarato A N A e C F, in concorso tra loro, colpevoli del reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato e, esclusa la recidiva, li ha condannati alla pena di euro 200,00 di ammenda, ciascuno. 1.1 Secondo l'accertamento del Tribunale, entrambi gli imputati, nel corso di una iniziativa di protesta contro l'istallazione del sistema MUOS, erano riusciti ad entrare all'interno della base militare statunitense, ubicata nel territorio comunale di Niscemi, arrampicandosi su alcuni tralicci delle antenne Cj/-- dove erano 9masti per un lungo periodo tempo. 2. Avverso l'illustrata sentenza entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore di fiducia, avv. L M C, hanno proposto un unico ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo denunziano violazione di legge in relazione all'art. 468 cod. pen.;l'ordinanza istruttoria con cui il Tribunale di Gela aveva rigettato la tempestiva richiesta della difesa degli imputati di escutere numerosi testimoni a prova contraria era solo apparentemente motivata,perché non aveva preso in considerazione che il fine perseguito dalla difesa era quello di dimostrare l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato contestato ossia che il luogo in cui era avvenuto il contestato accesso abusivo fosse interessato da un divieto posto nell'interesse militare dello Stato. 2.2. Con il secondo motivo denunziano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 682 cod. pen.;pur postulando la fattispecie incriminatrice contestata l'esistenza di un provvedimento che dispone il divieto di accesso nell'interesse militare dello Stato italiano, il Tribunale di Gela aveva ritenuto sufficiente per la /integrazione del reato l'ingresso all'interno della base militare statunitense, quindi di pertinenza di uno Stato diverso da quello italiano,i1 cui solo interesse militare assume rilevanza nell'economia della norma dell'art. 682 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo denunziano mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della prova;l'affermazione della sentenza impugnata,secondo cui lo Stato italiano aveva perseguito anche propri interessi militari attraverso la stipula di accordi internazionali con le quali era stata concesso alla Marina degli Stati Uniti d'America una porzione di territorio destinato a base militare, è del tutto disancorata dagli atti di causa;essa, infatti, si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del testimone di accusa commissario Presti, il quale, tuttavia, si era limitato nel corso dell'esame dibattimentale a precisare che le comunicazioni generate dalle antenne presenti nella base vehivano utilizzate anche nelle missioni internazionali cui partecipa lo Stato italiano. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Osserva il Collegio che il ricorso appare quantomeno infondato sicché deve essere rigettato.
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