Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2019, n. 11589

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 15/03/2019, n. 11589
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11589
Data del deposito : 15 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALIPA PIETRO FRANCESCO nato a POLISTENA il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 15/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere G D G;
lettehefttite le conclusioni del PG o ,

RITENUTO IN FATTO

1. Con l' ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia in parziale accoglimento dell'appello avverso il provvedimento con cui in data 21/03/2018 il Magistrato di sorveglianza di Brescia, accertata la pericolosità sociale di P F C, lo sottoponeva alla misura di sicurezza della libertà vigilata già imposta dalla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, confermata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, definitiva in data 04/06/2014, che lo riteneva colpevole del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., ha ridotto ad un anno il periodo di sottoposizione a detta misura. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rilevato che la condanna per 416 bis cod. pen., comportante ex art. 417 stesso codice la misura di sicurezza, le allarmanti informazioni provenienti dagli organi di polizia giudiziaria su C, parente dei Mole, appartenenti all'omonima 'ndrina, nell'ambito della quale il suddetto ebbe a svolgere un ruolo criminale significativo come emergente dalla condanna emessa nei suoi confronti, nonché l'intervenuta recente sottoposizione dello stesso sino al 17.9.2018 alla misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, anche considerata l'affinità tra le valutazioni inerenti all'applicazione della sorveglianza speciale e quelle inerenti all'applicazione della libertà vigilata, sono elementi sufficienti per sostenere il grado di attualità della pericolosità sociale del suddetto e per ritenere concreta la pericolosità presunta ai sensi dell'art. 417 cod. pen., da rivalutarsi comunque allo scadere della durata minima di un anno.
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