Cass. civ., sez. III, sentenza 23/12/2022, n. 37751
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In tema di opposizione ex art. 617 c.p.c., nella fase endoesecutiva il giudice dell'esecuzione può revocare, modificare o integrare gli atti opposti e, più in generale, adottare, pure ex officio, i provvedimenti ritenuti opportuni per la prosecuzione del processo esecutivo, anche in base ad elementi di fatto o di diritto emersi dall'opposizione stessa; in tali ipotesi, l'opponente ha facoltà di contestare l'atto opposto come modificato dal giudice dell'esecuzione direttamente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e senza necessità di proporre una nuova opposizione, restando in ogni caso esclusa la possibilità di dedurre nuovi motivi di opposizione che avrebbero potuto essere proposti prima e a prescindere dalle modifiche (e che, quindi, non siano da quelle dipendenti) o, comunque, di proporre ulteriori motivi estranei all'ambito dell'originaria contestazione o che abbiano ad oggetto altri e diversi atti del processo non incisi dalle modifiche adottate.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 25597/2020 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 37751/2022 Data pubblicazione 23/12/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. F D SO Presidente OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI (ART. 617 C.P.C.) dott. C V Consigliere dott. P A P CLO Consigliere dott. A TO Consigliere relatore Ud. 05/12/2022 P.U. dott. I A Consigliere R.G. n. 25597/2020 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 25597 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da G C (C.F.: GLL CSR 46A09 H501O) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall'avvocato B N (C.F.: NGR BRN 62C03 H501B) -ricorrente- nei confronti di P G (C.F.: PZZ GCR 43P13 I381V) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato M M (C.F.: MNC MNC 67C58 H501L) CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSO- NALE DELLA BANCA D'ITALIA S.c.r.l. (C.F.: 00532040581), in persona del Presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore, O P rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dall'avvocato D P (C.F.: PRR DNC 69R11 H501C) -controricorrenti- nonché Ric. n. 25597/2020 – Sez.
3 - Ud. 5 dicembre 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 12 Numero registro generale 25597/2020 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 37751/2022 AVARELLO Maria Stella (C.F.: VRL MST 40M52 H501B), Data pubblicazione 23/12/2022 quale erede beneficiata di S A UNICREDIT S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore CONDOMINIO VIA NEMORENSE N. 189 IN ROMA (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore INPS (C.F.: non indicato), in persona del legale rappre- sentante pro tempore BANCA D'ITALIA (C.F.: non indicato), in persona del le- gale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8239/2020, pubblicata in data 8 giugno 2020;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 dicembre 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Alberto Cardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Giancarlo P ha proceduto in via esecutiva, nelle forme del pignoramento di crediti presso terzi, nei confronti del suo debitore S A;
nel processo esecutivo promosso dal P è intervenuto Cesare G, per la soddisfazione di propri crediti professionali nei confronti dello stesso A, sulla base di un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo. Il giudice dell'esecuzione, all'esito delle dichiarazioni di quan- tità, ha assegnato gli importi disponibili al solo creditore proce- dente, escludendo il G dal riparto, avendo ritenuto tardivo il suo intervento. Quest'ultimo ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., contestando la distribuzione. Nella fase sommaria del procedimento di opposizione, il giudice dell'esecuzione, nel negare la richiesta di sospensione avanzata dall'opponente, ha rilevato altresì la radicale inesistenza Ric. n. 25597/2020 – Sez.
3 - Ud. 5 dicembre 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 12 Numero registro generale 25597/2020 Numero sezionale 2118/2022 Numero di raccolta generale 37751/2022 giuridica del titolo esecutivo fatto valere dal G, trattandosi Data pubblicazione 23/12/2022 di decreto ingiuntivo richiesto ed emesso dopo il decesso dello stesso debitore ingiunto. L'opposizione agli atti esecutivi, nella fase di merito, è stata poi rigettata dal Tribunale di Roma. Ricorre il G, sulla base di quattro motivi. Resistono con distinti controricorsi il P e la Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia S.c.r.l. (terza pignorata). Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati M S A (quale erede beneficiata di S A), Unicredit S.p.A., Condominio via Nemorense n. 189 in Roma, INPS, Banca d'Italia. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con mo- dificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. ed illogicità e contraddit- torietà della motivazione». Il ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale egli sarebbe stato a conoscenza del decesso dell'A già dal 27 aprile 2018. Il motivo è inammissibile.
1.1 Il tribunale ha effettivamente affermato che il G do- veva ritenersi a conoscenza del decesso dell'A sin dal 27 aprile 2008, desumendo tale circostanza di fatto dalla valuta- zione della documentazione probatoria versata in atti dalle parti. La suddetta affermazione risulta formulata nella parte della sentenza impugnata avente ad oggetto il rilievo Ric. n. 25597/2020 – Sez.
3 - Ud. 5 dicembre 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 12 Numero registro generale 25597/2020 Numero sezionale 2118/2022 dell'inammissibilità della questione della validità della notifica- Numero di raccolta generale 37751/2022 zione dell'atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo Data pubblicazione 23/12/2022 stesso), ritenuta tardivamente avanzata dal G, oltre i 20 giorni dalla data del suo intervento nel processo esecutivo, mo- mento in cui egli doveva ritenersi avere avuto conoscenza le- gale del pignoramento stesso, oltre che del decesso del debi- tore.
1.2 Orbene, in primo luogo, per quanto riguarda l'oggettiva cir- costanza di fatto della conoscenza o meno del decesso dell'Ava- rello da parte del G, al momento del suo intervento nel processo esecutivo, si tratta della contestazione di un accerta- mento di fatto operato dal giudice del merito, fondato sulla va- lutazione delle prove e sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.
1.3 In ogni caso, la censura è inammissibile anche per un'altra concorrente, anzi logicamente preliminare, ragione. Tutte le contestazioni del G relative alla legittimità dell'atto di pignoramento (e degli atti preliminari allo stesso) sono state, infatti, ritenute inammissibili dal tribunale non solo perché tardivamente avanzate, oltre il termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., ma anche perché le stesse non erano oggetto del suo originario ricorso in opposizione al giudice dell'esecu- zione, in quanto formulate solo con l'atto introduttivo del rela- tivo giudizio di merito a cognizione piena, il che non è consen- tito, secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01;
conf., ex multis: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018, Rv. 651505 – 01;
Sez. 3, Ordinanze n. 41747 e 41748 del 28/12/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 1159 del 17/01/2022;
nel medesimo senso: Sez. 3, Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022, Rv. 664552 – 01;
Sez. 3, Ordinanza n. 18330 del 07/06/2022). Ric. n. 25597/2020 – Sez.