Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2019, n. 32793

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 13/12/2019, n. 32793
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32793
Data del deposito : 13 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16720-2018 proposto da: ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA in persona dell'avvocato L S in qualità di procuratore del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA VESALIO

22, presso lo studio dell'avvocato A I, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

P A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUBLIO ELIO, 13/A, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dall'avvocato P P;

- controricorrente -

nonchè

contro

T E, Z SIA, CHIUCHIOLO GIOVANNI, C C, C A, FERRARINI GIORDANO;

- intimati -

Nonché da: T E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

84, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GALLI', che lo rappresenta e difende;
- ricorrente incidentale -

contro

Z SIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO RENI

2, presso lo studio dell'avvocato M S, che la rappresenta e difende;
- controricorrente all'incidentale - nonchè

contro

ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA , P A, CHIUCHIOLO GIOVANNI, C C, C A, FERRARINI GIORDANO;

- intimati -

nonchè da ASSICURATORI DEI LLOYD S DI LONDRA in persona dell'avvocato L S in qualità di procuratore del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA VESALIO

22, presso lo studio dell'avvocato A I, che la rappresenta e difende;
- ricorrente-

contro

T E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

84, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO GALLI' che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché

contro

P A, Z SIA, EREDI DI CHIURCHIOLO GIUSEPPE, CHIURCHIOLO GIOVANNI, CHIURCHIOLO CARLO, CHIURCHIOLO ALESSANDRO, FERRARINI GIORDANO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 2690/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/10/2019 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato FRANCESCO ARNAUD per delega orale;
udito l'Avvocato P P;
udito l'Avvocato CLAUDIO GALLI';
udito l'Avvocato M S;
h ,? Rg n. 16720-2018

FATTI DI CAUSA I

Lloyd's di Londra ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2690/2018 della Corte d'Appello di Roma, notificata il 30 aprile 2018, avvalendosi di nove motivi di ricorso, illustrati con memoria. Il ricorso notificato il 12/06/2018 è stato rinotificato il 26/06/2018, perché al primo non era stata allegata la procura speciale. Resiste e propone ricorso incidentale E T, basato su tre motivi, corredati di memoria. Resistono S Z e A P con autonomi controricorsi, quest'ultimo in vista della Pubblica udienza ha depositato memoria contenente altresì istanza per ottenere la liquidazione dei compensi relativi al procedimento ex art. 373 c.p.c. Accogliendo la domanda di rescissione del contratto di compravendita intercorso tra A Bi, alienante, e G C, acquirente, proposta, in via di surroga da M A Legnameria Italiana, creditrice di A Bi, il Tribunale di Roma dichiarava rescisso il contratto di compravendita dell'immobile sito in Tivoli che, nelle more del procedimento, era stato trasferito a S Z e A P, rispettivamente per le quote di 3/4 e 1/4. S Z, con atto di citazione per opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., chiedeva che venisse dichiarata inefficace nei sui confronti la decisione del Tribunale di Roma, passata in giudicato, e la condanna di G C in solido con il notaio rogante al risarcimento dei danni subiti per l'evizione del bene, il quale, tornato nella disponibilità di A B, era stato da lei trasferito alla madre di M A. Il notaio, E T, chiedeva di chiamare in giudizio i Lloyd's di Londra onde essere tenuto indenne nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria. Si costituiva in giudizio anche la M A Legnameria S.p.A., eccependo l'inammissibilità dell'opposizione terzo e rilevando che tale azione non poteva essere esercitata dal dante causa di una delle parti. Rg n. 16720-2018 La odierna ricorrente eccepiva l'inadempimento dell'obbligo di avviso del sinistro da parte del proprio assicurato e l'inoperatività della polizza per i danni derivanti dalla totale omissione delle ispezioni ipotecarie. Con sentenza parziale n. 5399/2008, il Tribunale di Roma accoglieva l'eccezione della M A Legnameria, dichiarava improponibile la domanda di S Z e con ordinanza disponeva la prosecuzione del giudizio nei confronti di G C, di E T e dei Lloyd's. Si costituiva anche A P, aderendo alla domanda risarcitoria di S Z. Il Tribunale, con sentenza n. 1168/2012, dichiarava inammissibile la domanda di A P, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria di S Z e condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 732.470,00, condannava i Lloyd's a manlevare il notaio T di quanto era stato condannato a corrispondere all'attrice, con la franchigia di euro 42.000,00 ai sensi dell'art. 4 della polizza assicurativa. I Lloyd's proponevano appello principale, lamentando il mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria proposta da S Z, il mancato accoglimento dell'eccezione di inadempimento dell'obbligo di denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, invocando l'inoperatività della garanzia e, infine, contestando i criteri di quantificazione del danno. A P proponeva appello incidentale per contestare la qualificazione della sua domanda come domanda nuova. La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierna impugnazione, accoglieva l'appello incidentale di A P volto a far accertare l'ammissibilità della domanda risarcitoria tardivamente avanzata nel giudizio di primo grado e gli riconosceva a titolo risarcitorio euro 232.295,00, respingeva l'appello principale e regolava tra le parti le spese di lite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Va in primo luogo respinta la eccezione di inammissibilità del ricorso principale formulata dal controricorrente E T, fondata sul fatto che dopo la notificazione del primo ricorso i Lloyd's d Londra abbiano provveduto ad una seconda notificazione dello stesso sia pure nei termini di cui all'art. 327 p 4L Rg n. 16720-2018 c.p.c. Non essendo stato il primo ricorso dichiarato né inammissibile né improcedibile, deve escludersi che i ricorrenti con la prima notificazione abbiano consumato il loro potere di impugnazione. I ricorsi infatti sono stati esaminati contestualmente ed il secondo è stato considerato ammissibile (oltre che tempestivo). Ricorso principale dei Lloyd's di Londra 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la nullità della sentenza per mancata motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. L'errore attribuito alla sentenza gravata è quello di aver fatto decorrere il termine di prescrizione del credito risarcitorio dal momento della data della notifica dell'atto di citazione da parte di M D M con cui la stessa rivendicava la proprietà esclusiva dell'immobile piuttosto che dal rogito notarile, con una motivazione apparente, rappresentata dal richiamo di taluni precedenti di questa Corte — e precisamente le sentenze n. 3176/2016 e n. 22059/2017 — secondo cui in tema di azione risarcitoria per responsabilità professionale, ai fini dell'individuazione del termine iniziale del termine di prescrizione, si deve avere riguardo per l'esistenza di un danno risarcibile ed per suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza di quest'ultimo.

1.1. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha ben applicato la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato (Cass. 08/05/2006, n. 10493;
Cass. 15/07/2009, n. 16463). In tema di responsabilità professionale del notaio, è stato, inoltre, precisato che l'azione di responsabilità contrattuale presuppone la produzione del danno, ancorché l'inadempimento sia stato posto in essere in epoca anteriore, con la conseguenza che il termine di prescrizione Rg n. 16720-2018 non può iniziare a decorrere prima del verificarsi del pregiudizio di cui si chiede il risarcimento (Cass. 22/09/2016, n.18606;
Cass. 22/09/2017 n. 22059).
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