Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2022, n. 05386

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/02/2022, n. 05386
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05386
Data del deposito : 18 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24693/2020 R.G. proposto da GEST S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. D A, GESENU S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. L P, e TRASIMENO SERVIZI AMBIENTALI S.P.A., in persona del legale rappresen- tante p.t. A D, rappresentate e difese dagli Avv. P C e C D M, con domicilio eletto in Roma, piazza Buenos Aires, n. 5;
– ricorrenti –

contro

A.U.R.I. – AUTORITA' UMBRA RIFIUTI E IDRICO, in persona del legale rap- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 24693/2020 Numero sezionale 537/2021 Numero di raccolta generale 5386/2022 presentante p.t. A R, rappresentata e difesa dall’Avv. Data pubblicazione 18/02/2022Marco Mariani, con domicilio eletto in Roma, via della Conciliazione, n. 10;
– controricorrente – e COMUNE DI PERUGIA e COMUNE DI MAGIONE;
– intimati – avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 43/20, depositata il 3 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 novembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto CARDINO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Gest S.r.l. (società veicolo nata dal raggruppamento costituito dalla Gesenu S.p.a., dalla Trasimeno Servizi Ambientali S.p.a., dalla Società Igiene Ambientale S.p.a. e dalla Ecocave S.r.l.), gestore del servizio di igiene urbana per conto del Comune di Perugia, in qualità di capofila delegato dall'A.U.R.I. – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico, propose ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, per sentir annullare la delibera n. 20 del 29 dicembre 2017, con cui l'Autorità aveva rigettato le istanze di revisione tariffaria da essa presentate a norma dell'art. 13, comma quarto, lett. f) del contratto di servizio, in relazione alle componenti del piano finanziario CTS e CTR per l'annualità 2017, e gli atti conseguenti. A sostegno della domanda, espose di aver sostenuto maggiori costi per assicurare il conferimento della FORSU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) presso altri impianti regionali di smaltimento e recupero, in adempi- mento delle nuove prescrizioni adottate dalla Regione Umbria relativamente all'introduzione del c.d. indice di respirazione dinamico potenziale, precisando che i medesimi costi erano stati invece riconosciuti per l'esercizio 2018. Si costituì l'AURI, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ammini- strativo, nonché l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 2 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 24693/2020 Numero sezionale 537/2021 Numero di raccolta generale 5386/2022 Data pubblicazione 18/02/2022 Si costituirono inoltre i Comuni di Perugia e Magione, ed eccepirono an- ch'essi il difetto di giurisdizione del Giudice adìto.

1.1. Con sentenza del 22 novembre 2018, il Tar rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione ed accolse la domanda, ritenendo dovuti gli extra costi di trattamento e smaltimento.

2. L'impugnazione proposta dall'AURI è stata accolta dal Consiglio di Stato, che con sentenza del 3 gennaio 2020 ha dichiarato la giurisdizione del Giudice ordinario. Premesso, in linea generale, che la giurisdizione esclusiva presuppone l'esistenza di un collegamento, sia pure indiretto o mediato, della controversia con l'esercizio di un potere, mentre nel caso in cui la questione abbia carattere meramente patrimoniale la controversia rimane estranea alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 cod. proc. amm., il Giudice amministrativo di secondo grado ha rilevato che l'art. 13 del contratto di servizio non attri- buiva al Comune margini di valutazione discrezionale ai fini della concessione dell'adeguamento richiesto, ma si limitava a tipizzare i relativi presupposti, che dovevano essere soltanto accertati. Ha ritenuto irrilevante, al riguardo, la circostanza che, a differenza della lett. c) dell'art. 133, comma primo, cod. proc. amm., la lett. p) del medesimo articolo, riguardante la giurisdizione esclusiva in materia di ciclo dei rifiuti, non escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione le controversie riguardanti indennità, canoni ed altri corrispettivi, osservando che tale esclusione può essere desunta da un'inter- pretazione sistematica e costituzionalmente orientata di tale disposizione. Ri- levato che nella specie la pretesa azionata aveva carattere meramente patri- moniale e contrattuale, trovando fondamento esclusivamente nel contratto di servizio ed avendo ad oggetto comportamenti tenuti dall'Amministrazione nella fase di esecuzione del contratto, non afferenti all'esercizio di potestà amministrative, ha quindi concluso per la spettanza della controversia alla giurisdizione ordinaria.

3. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Gest, la Gesenu e la Trasimeno Servizi Ambientali, per un solo motivo, illu- strato anche con memoria. L'AURI ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. I Comuni di Perugia e Magione non hanno svolto at- 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 24693/2020 Numero sezionale 537/2021 Numero di raccolta generale 5386/2022 tività difensiva. Data pubblicazione 18/02/2022

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, le ricorrenti denunciano la viola- zione e/o la falsa applicazione degli artt. 103, primo comma, e 113 Cost., dell'art. 133, comma primo, lett. c) e p), cod. proc. amm., dell'art. 238, comma quarto, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell'art. 117 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e degli artt. 6, comma secondo, lett. e), e 7, comma secondo, lett. g), della legge regionale dell'Umbria 17 maggio 2013, n. 11, sostenendo che la pretesa da loro azionata non ha carattere meramente pa- trimoniale, in quanto non trae origine da un inadempimento contrattuale, ma ha ad oggetto la contestazione di un potere autoritativo dell'AURI. Premesso infatti che la clausola di cui all'art. 13, comma quarto, lett. f) del contratto di servizio non costituisce espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, ma attuazione del principio di full cost recovery sancito in via generale dallo art. 117 del d.lgs. n. 267 cit. e ribadito in materia di rifiuti dall'art. 238, com- ma quarto, del d.lgs. n. 152 cit., in virtù del quale la tariffa dev'essere deter- minata in modo tale da garantire l'equilibrio economico-finanziario e la co- pertura integrale dei costi di gestione, osservano che, in quanto previsto dalla legge, l'adeguamento della tariffa sarebbe dovuto anche in mancanza di una apposita previsione contrattuale. Aggiungono che l'istanza di revisione della tariffa determina l'avvio di un procedimento amministrativo, nell'ambito del quale l'AURI è chiamata ad effettuare una valutazione unilaterale ed autori- tativa, e quindi discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge, men- tre il gestore non è titolare di alcun potere contrattuale che gli consenta di rinegoziare i termini del contratto di servizio, ma solo di un interesse legittimo che gli consente di contestare in sede giudiziale l'esito del provvedimento adottato dal concedente. Affermano infine che nella specie ricorrono tutti i presupposti della giurisdizione esclusiva, traendo la controversia origine da una vicenda attinente alla gestione del ciclo dei rifiuti e sussistendo un colle- gamento con l'esercizio di un potere amministrativo dell'Autorità competente. Sostengono comunque che, in quanto attinente ad una concessione di pub- blici servizi ed avente ad oggetto la contestazione della legittimità della valu- 4 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 24693/2020 Numero sezionale 537/2021 Numero di raccolta generale 5386/2022 tazione compiuta dall'AURI in sede di esame dell'istanza di revisione tariffaria, Data pubblicazione 18/02/2022 la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 133, comma primo, lett. c), cod. proc. amm., nel cui ambito applicativo rientrano anche le controversie concernenti canoni, indennità ed altri corrispettivi, ove, come quella in esame, coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali.
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