Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23732

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/08/2020, n. 23732
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23732
Data del deposito : 10 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUZZARDI GIUSEPPE nato a SIRACUSA il 13/09/1968 avverso l'ordinanza del 12/06/2019 del Tribunale di Siracusa udita la relazione svolta dal consigliere R B;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale T E, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Siracusa, provvedendo con l'ordinanza indicata in epigrafe in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza con la quale G G aveva richiesto la dichiarazione di non esecutività della sentenza di condanna resa dallo stesso Tribunale il 7 dicembre 2017 (irrevocabile il 23 aprile 2018) e, in subordine, la restituzione nel termine per impugnare tale sentenza.

2. A ragione, rilevava che all'udienza dibattimentale del 5 giugno 2011 G era stato dichiarato assente e tale era rimasto fino all'udienza in cui era stata pronunziata la sentenza di primo grado. Allo stesso non andava notificato l'avviso di deposito di tale sentenza non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Sicché erano decorsi i termini per l'impugnazione. Alla luce di tali rilievi la sentenza era divenuta irrevocabile e, pertanto, esecutiva. Né poteva accogliersi la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen. Infatti, G aveva fatto pervenire rinuncia a comparire all'udienza dibattimentale in data 8 gennaio 2016, con la contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia e la revoca di quelli in precedenza nominati. Da ciò risultando che il predetto aveva piena conoscenza del procedimento già in corso.

3. Propone ricorso per cassazione G G, tramite il difensore, denunciando violazione di legge e vizi della motivazione. Rileva che il giudice dell'esecuzione è caduto in contraddizione quanto ha affermato che all'udienza del 5 giugno 2011 era stata dichiarata l'assenza, posto che i fatti contestati erano stati commessi solamente in data 31 luglio 2012. A G non erano stati notificati l'avviso della conclusione delle indagini, quello di fissazione dell'udienza preliminare e il decreto che dispone il giudizio, sicché ricorreva una nullità assoluta - come tale rilevabile in ogni stato del procedimento - che peraltro aveva precluso la richiesta di giudizio abbreviato.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi