Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07326
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a seguente SENTENZA sul ricorso ex art. 625 bis cod. pen. proposto da T A A, nato a Forbach il 12 ottobre 1962 avverso la sentenza emessa dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione il 3 dicembre 2021, visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita nell'udienza camerale del 16 dicembre 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina A R P letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale V S, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, con cui si è chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 dicembre 2021 la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo G), perché il fatto non sussiste;ha rigettato il ricorso nel resto, rideterminando la pena inflitta ad A A T in anni tredici e mesi sei di reclusione. 2. Avverso l'anzidetta sentenza A A T, a mezzo di difensore, ha proposto ricorso straordinario, deducendo che anche la Sesta Sezione di questa Corte avrebbe omesso l'esame della doglianza concernente il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato e la restituzione degli atti al giudice competente, pronunciati dal Giudice per le indagini preliminari senza consentire alle parti di interloquire sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art.625 bis cod. proc. pen. come motivi del ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex muitis, S.U, n. 16103 del 27/3/2002, Rv. 221280;Sez. 4, n. 3367 del 4/10/2016, Rv. 268953). In tale ottica si è altresì puntualizzato (Sez. 1, n. 17847 dell'11/01/2017, Rv. 269868 — 01), alla luce della natura eccezionale e derogatoria del giudicato del ricorso straordinario, non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., che la nozione di errore di fatto, legittimante la proposizione e la possibilità di accoglimento del ricorso anzidetto, resta confinata ai casi di omessa considerazione di uno o più motivi del ricorso per cassazione, intesa quale totale pretermissione delle doglianze riguardanti un capo o punto della decisione, conseguita all'errore di percezione in cui sia incorsa la Corte di cassazione nella lettura degli atti del giudizio di legittimità: vizi che devono avere condizionato in modo decisivo il convincimento, formatosi per l'inesatta o l'equivocata comprensione dell'ambito delle censure, proposte con il ricorso, o delle risultanze processuali. Ciò comporta che non è consentito denunziare con il ricorso straordinario l'omesso scrutinio di determinate deduzioni (anche, in ipotesi, decisive), contenute in uno specifico motivo del ricorso per cassazione, che il giudice di legittimità abbia, tuttavia, non pretermesso (a cagione di svista puramente sensoriale circa la materiale esistenza in atti del mezzo di impugnazione in parola), bensì censito e fatto oggetto di trattazione;sicché le ridette deduzioni, sebbene la Corte di cassazione non ne abbia dato esplicitamente conto, debbano reputarsi tacitamente valutate e disattese.
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