Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 48049

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 48049
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48049
Data del deposito : 19 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA CONCETTA nato a TARANTO il 23/07/1970 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti F C e M F i quali insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Di S C avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale 28-10-2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74

DPR

309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen., stante l'inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di intercettazione telefonica;
- violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., avuto riguardo al difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. sollevata con i motivi aggiunti;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74

DPR

309/90 posto che era stata segnalata soltanto la presenza della ricorrente unitamente al marito e che, comunque, la partecipazione a singoli episodi non poteva dimostrare l'inserimento organico nell'associazione;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta partecipazione ad altri episodi criminosi ed al rilevante lasso temporale trascorso che doveva fare ritenere cessato il pericolo di reiterazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II primo motivo è infondato perchè generico. Ed invero il ricorso non precisa in alcun modo quale decisività avrebbero avuto i verbali delle operazioni che si assumono non essere stati trasmessi;
a fronte, infatti, di ampio materiale ricavato dalle intercettazioni il tribunale del riesame ha già sottolineato come gli atti trasmessi erano gli stessi sui quali il giudice delle indagini preliminari ha adottato la misura ed a fronte di tale valutazione il ricorso non deduce alcun elemento specifico per confutare tale conclusione e rilevare la decisività dei verbali non trasmessi. Al proposito va ricordato come questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. 6 - , n. 36612 del 19/11/2020 Rv. 280121 - 01) che in tema di giudizio di legittimità, il potere della Corte di cassazione di controllo degli atti per la verifica della fondatezza dei motivi inerenti ad asseriti "errores in procedendo" non esonera il ricorrente dalla specifica indicazione, secondo quanto previsto dall'art. 187, comma 2, cod. proc. pen., degli elementi dai quali dedurre le caratteristiche dell'atto, anche quando venga allegato un vizio che si risolve nell'inutilizzabilità dell'atto stesso. Ed a fronte dell'affermazione del tribunale del riesame secondo cui gli atti trasmessi erano gli stessi di quelli presi in considerazione dal G.I.P., tale specificazione era necessaria altrimenti applicandosi la regola secondo cui l'obbligo di trasmissione al tribunale del riesame, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., riguarda solo gli atti che il pubblico ministero ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell'indagato, mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale (Sez. 4 - , n. 5981 del 17/10/2019 Rv. 278436 - 01).
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