Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2022, n. 48049
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SUMMA CONCETTA nato a TARANTO il 23/07/1970 avverso l'ordinanza del 15/02/2022 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti F C e M F i quali insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Di S C avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale 28-10-2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen., stante l'inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di intercettazione telefonica;
- violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., avuto riguardo al difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. sollevata con i motivi aggiunti;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 posto che era stata segnalata soltanto la presenza della ricorrente unitamente al marito e che, comunque, la partecipazione a singoli episodi non poteva dimostrare l'inserimento organico nell'associazione;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta partecipazione ad altri episodi criminosi ed al rilevante lasso temporale trascorso che doveva fare ritenere cessato il pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II primo motivo è infondato perchè generico. Ed invero il ricorso non precisa in alcun modo quale decisività avrebbero avuto i verbali delle operazioni che si assumono non essere stati trasmessi;
a fronte, infatti, di ampio materiale ricavato dalle intercettazioni il tribunale del riesame ha già sottolineato come gli atti trasmessi erano gli stessi sui quali il giudice delle indagini preliminari ha
sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO la quale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso uditi i difensori avv.ti F C e M F i quali insistono per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 15 febbraio 2022, il tribunale della libertà di Lecce, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Di S C avverso il provvedimento del G.I.P. dello stesso tribunale 28-10-2021 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti della stessa perché ritenuta gravemente indiziata dei delitti di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'indagata, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen., stante l'inefficacia della misura cautelare per la mancata trasmissione al tribunale del riesame dei verbali di intercettazione telefonica;
- violazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen., avuto riguardo al difetto assoluto di motivazione in relazione alla eccepita assenza di autonoma valutazione da parte del G.I.P. rispetto alla richiesta del P.M. sollevata con i motivi aggiunti;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta gravità indiziaria per il delitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 posto che era stata segnalata soltanto la presenza della ricorrente unitamente al marito e che, comunque, la partecipazione a singoli episodi non poteva dimostrare l'inserimento organico nell'associazione;
- violazione ex art. 606 lett. b), c) e) cod.proc.pen. quanto alla ritenuta partecipazione ad altri episodi criminosi ed al rilevante lasso temporale trascorso che doveva fare ritenere cessato il pericolo di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II primo motivo è infondato perchè generico. Ed invero il ricorso non precisa in alcun modo quale decisività avrebbero avuto i verbali delle operazioni che si assumono non essere stati trasmessi;
a fronte, infatti, di ampio materiale ricavato dalle intercettazioni il tribunale del riesame ha già sottolineato come gli atti trasmessi erano gli stessi sui quali il giudice delle indagini preliminari ha
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi