Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2021, n. 09594

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2021, n. 09594
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 09594
Data del deposito : 12 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 gennaio 2020, la VI-1 sez. di questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, il ricorso, ancorché pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 9 agosto 2018, dopo il decorso del termine di 20 giorni dalla data della sua notificazione (eseguita a mezzo PEC il 28 giugno 2018), va dichiarato procedibile. Il ricorrente ha infatti dedotto nella memoria difensiva del 10 ottobre 2019 di aver inviato alla cancelleria, a mezzo posta celere, il plico contenente l'atto in data 10 luglio 2018 ed ha allegato alla memoria documentazione dalla quale si rileva la presa in carico della spedizione nella predetta data, alle ore 16:18, dall'ufficio postale di Firenze 3 di piazza della Libertà, 40. Trova dunque applicazione la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo per il ricorrente la data di consegna all'ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (Cass., 18 gennaio 2016, n. 684;
Cass., 7 maggio 2014, n. 9861;
Cass., 3 marzo 2010, n. 5071;
Cass., 26 giugno 2007, n. 14759;
Cass., Sez. Un. 21 giugno 1995, n. 7013).

2.Con l'unico motivo G deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto normativo di cui agli artt. 15 legge fall., 107, comma primo, del d.P.R. n. 1229/1959, 143 - 145 cod. proc. civ., lamentando che la corte d'appello abbia ritenuta valida la notificazione dell'istanza di fallimento. Sostiene per contro che, in caso di mancato reperimento della società presso la sede legale, trovata chiusa, l'ufficiale giudiziario, prima di poter depositare l'atto presso la casa comunale, è tenuto a compiere più accurati accertamenti che non il semplice accesso in loco, effettuando effettive ricerche ed attestandone l'esito negativo, pena un'inammissibile disparità di trattamento del debitore nel procedimento di istruttoria prefallimentare rispetto ad ogni altra ipotesi in cui una parte sia convenuta in giudizio.
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