Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/10/2021, n. 36169
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI SANTAMARIA CAPUA VETERE nel procedimento a carico di: ON EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/08/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre avverso l'ordinanza in data 25 agosto 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città non ha convalidato l'arresto eseguito nei confronti di IN NE in relazione a reati di omicidio colposo stradale in danno di NA NN (che veniva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali) aggravato dalla fuga ex artt. 589-bis e ter cod.pen., nonchè di fuga e omissione di soccorso, p. e p. dall'art. 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della c.d. quasi flagranza: osservava il giudice procedente che l'arrestato veniva fermato solo a seguito di attività investigativa della polizia giudiziaria, che ne aveva consentito l'individuazione, e in assenza delle condizioni alternative dell'inseguimento o della sorpresa dell'arrestato con cose o tracce del reato che ne consentissero il collegamento inequivocabile con lo stesso. Quale unico motivo di doglianza il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all'interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all'art. 382 cod.proc.pen.: nel ricorso si osserva che nella specie l'indagato era stato tratto in arresto a seguito di un'attività di ricerca che si era basata non solo su notizie utili apprese da persone a conoscenza dei fatti, ma anche sull'acquisizione di immagini tratte da sistemi di videosorveglianza, ed aveva altresì condotto al rinvenimento della vettura con la quale era stato commesso il sinistro, che presentava danni alla carrozzeria compatibili con l'impatto;
quest'ultimo elemento deve ritenersi idoneo a configurare la diretta percezione di "cose o tracce" del reato commesso. Peraltro, il fatto che la quasi flagranza sia compatibile con l'arresto posto in essere in condizioni di non immediatezza è confermato, a contrario, dall'art. 189, comma 8-bis Cod. Strada, secondo il quale si sottrae all'arresto il conducente che, entro le ventiquattr'ore, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato. Per quanto emerge dagli atti disponibili, la polizia giudiziaria si poneva alla ricerca dell'autovettura che non si era fermata in occasione dell'incidente e del conducente della stessa;
tale ricerca conduceva gli operanti dapprima ad acquisire (tramite persone informate sui fatti e videoriprese di telecamere posizionate in zona) informazioni circa l'autovettura — risultata essere una Fiat Uno bianca - e gli occupanti della stessa;
successivamente, ad accertare la targa del veicolo coinvolto nell'incidente;
e, quindi, sulla base di elementi forniti dalla intestataria del veicolo (la quale riferiva di avere venduto la vettura), ad individuare il nuovo titolare nella persona dell'arrestato. Questi riferiva spontaneamente alla P.G. di avere provocato l'incidente e di avere occultato la vettura in un luogo di campagna, ove egli stesso conduceva gli operanti;
sulla base di tali dichiarazioni, valutate unitamente alle condizioni dell'automezzo, la P.G. procedeva all'arresto.
2. Ciò posto, è opportuno considerare che la nozione di "quasi flagranza" evocata dal P.M. ricorrente comprende sia l'ipotesi in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo il reato stesso, venga inseguito