Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/06/2005, n. 12797
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Con riferimento al diritto alla integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, dalla determinazione dei limiti di reddito cui la legge subordina tale diritto sono esclusi per loro stessa natura gli arretrati corrisposti sulla base dello stesso titolo, atteso che l'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983 (già nella sua formulazione originaria, prima delle modifiche apportate con l'art. 4 del d. lgs. n. 503 del 1992), escludendo dal calcolo l'importo della pensione da integrare non può non escludere anche l'importo della pensione integrata, che è una componente della prima.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
OS LI, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 566/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 23/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/04/05 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato Nicola VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 26 luglio 2000 IA TI ha convenuto in giudizio dinanzi al Pretore di Pistoia, in funzione di giudice del lavoro, l'INPS al fine di ottenere il ripristino della cristallizzazione, a partire dall'anno 2000, della pensione diretta in godimento unitamente alla pensione di reversibilità, con decorrenza anteriore al 30 settembre 1983.
Con sentenza del 15 gennaio 2001, il Tribunale di Pistoia, in composizione monocratica, ha accolto la domanda.
Interposto appello da parte dell'Istituto, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione di prime cure, con sentenza del 23 ottobre 2001. La Corte territoriale ha osservato che il superamento dei limiti di reddito da cui era derivata la revoca del diritto alla cristallizzazione era dovuto a) pagamento, nell'anno 1999, di arretrati da parte dell'Inps a titolo di "cristallizzazione" dal 1 ottobre 1983 in attuazione della sentenza n. 240 del 1994 della Corte costituzionale, della pensione secondo le disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662. Detta legge era intervenuta proprio per porre rimedio alla prolungata morosità dell'Istituto, sicché detta morosità non poteva ritorcersi a danno del pensionato laddove il requisito reddituale non fosse superato tenendo conto degli importi pensionistici maturati annualmente.
Propone ricorso per Cassazione l'INPS sulla base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 6 del d.l. 12 settembre 1992, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1992 e dell'art 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
modificato dall'art. 11, c. 38 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dal momento che la sentenza impugnata non ha considerato che, in base alla citata normativa, per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1993 rimane in vigore, ai fini dell'integrazione al trattamento minimo, la precedente disciplina che prevede la valutazione del solo reddito personale, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e dell'importo della pensione da integrare al minimo, ma non delle competenze arretrate soggette a tassazione separata. Tale criterio - secondo il ricorrente - ha il suo fondamento nella formulazione letterale del comma 2 dell'art. 6 del d.l. n. 463/92, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. n. 503/92, che prevede l'ultrattività della disciplina previgente.
Resiste l'intimata con controricorso ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. Investito della questione, il Collegio, preso atto che sui principi invocati dall'Istituto ricorrente si è verificato un contrasto nell'ambito della stessa Sezione Lavoro, ha rimesso gli atti al Primo Presidente il quale ha assegnato la causa alle Sezioni Unite. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione specifica sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono chiamate a pronunciarsi può essere così sintetizzata: se fini nel computo del reddito annuo stabilito per l'integrazione al minimo, devono essere computate anche le somme percepite dall'assicurato a titolo di corresponsione di arretrati della cristallizzazione. La problematica è stata sollevata in base al presupposto che la tematica del computo del reddito riveste carattere generale e riguarda, in realtà, tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il contrasto è stato ravvisato in relazione al principio affermato dalla Sezione Lavoro nelle