Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2023, n. 14046

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/2023, n. 14046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14046
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 31829-2018 proposto da: IL TULIPANO GASTRONOMICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LA GOLETTA n.7, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentata e difesa dall'avvocato V S;
Oggetto R.G.N. 31829/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU R.G.N. 31829/2018 815

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati L M, G M, A S, E A S, CARLA D'ALOISIO, E D R;
- resistenti co n mandato - nonchè

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE già EQUITALIA SUD S.P.A.;
- intimata - avverso la sentenza n. 191/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/04/2018 R.G.N. 776/2016;
R.G.N. 31829/2018 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere Dott. G M;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

1. La C orte di appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Nocera Inferiore, di rigetto dell’opposizione proposta dalla società qui ricorrente, in riassunzione, avverso il preavviso di fermo amministrativo notificato il 3 luglio 2014 ed i relativi atti presupposti.

2. La C orte di merito ha osservato che la domanda introduttiva del giudizio era stata formulata in riferimento a questioni meramente procedurali della esecuzione e che, pertanto, andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi, con la conseguente inappellabilità della decisione ai sensi dell’art. 618 cod.proc.civ., ancorchésotto il profilo delle spese.
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