Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2019, n. 19317

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/07/2019, n. 19317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19317
Data del deposito : 18 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

C. S.p.A. impugnava, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, un avviso di accertamento per ICI, anno di imposta 2006, notificato dal Comune di San Lazzaro di Savena, che riteneva applicabile l'aliquota del 7 per mille prevista per "alloggi sfitti o tenuti a disposizione" e non l'aliquota agevolata del 5,2 per mille, applicata dalla contribuente, trattandosi di abitazioni non locate. L'ente comunale precisava che, con Del. di giunta comunale n. 29 del 16 febbraio 2006, era stato stabilito per l'anno 2006 l'applicazione dell'aliquota ICI del 5,2 per mille per le unità immobiliari concesse in locazione ma che per godere del beneficio il contribuente era tenuto a dare comunicazione della sussistenza del contratto di locazione, mentre C. S.p.A. aveva presentato nel 2000 una dichiarazione ICI, dalla quale gli immobili in questione risultavano non locati. La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 33 del 15.5.2010, accoglieva il ricorso della società contribuente. Il Comune proponeva appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna che rigettava il gravame, con sentenza n. 48/20/2012. Il Comune di San Lazzaro di Savena ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo quattro motivi illustrati con memorie. La Società C. S.p.A. si è costituita con controricorso ed ha presentato memorie.

Motivi della decisione



1. Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 6, 8 e art. 10, comma 4, e dell'art. 53 Reg. delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Del. del Consiglio Comunale di n. 82 dell'11 dicembre 2001, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 53 del citato Reg., l'applicazione dell'aliquota ICI del 5,2 per mille spetterebbe al contribuente che ha concesso in locazione l'unità immobiliare oggetto del tributo e a condizione che la sussistenza della locazione sia comunicata al Comune entro il termine per il versamento dell'acconto o entro il 31 dicembre. Nella fattispecie, invece, il contribuente avrebbe omesso ogni dichiarazione ed ogni comunicazione all'ente comunale fino al gennaio 2008, con la conseguenza che non risulterebbe comprensibile se la Commissione Tributaria Regionale abbia accolto le ragioni del contribuente sulla base dell'esistenza di una dichiarazione originaria che non doveva essere modificata "al variare dei locatari", o perchè era sufficiente dimostrare, anche tardivamente, che nel 2006 gli immobili erano locati, o che variazioni dei conduttori non determinavano la necessità di alcuna comunicazione, o perchè C. avrebbe dovuto effettuare una comunicazione nel 2005, ma pur non avendolo fatto, non si sarebbe verificata alcuna evasione di imposta.



2. Con il secondo motivo di censura la sentenza impugnata denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4 e art. 9, dell'art. 53 Reg. delle Entrate Tributarie Comunali del Comune di San Lazzaro di Savena approvato con Del. del Consiglio Comunale n. 82 dell'11.12.2001, e della L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,

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