Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/04/2019, n. 11194

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Massime1

In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l'appaltatore al rango di "nudus minister", mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore, trova applicazione anche nei rapporti interni tra le parti del contratto di appalto, nell'ipotesi in cui una di esse, sussistendo una responsabilità (esclusiva o concorrente) dell'altra, agisca in rivalsa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza che, in sede di rivalsa azionata dal committente nei confronti dell'appaltatore, aveva riscontrato, conformemente all'art. 1227, comma 2, c.c., una corresponsabilità del committente per aver condiviso la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 24/04/2019, n. 11194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11194
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

o t o n v i e t a m r a g s e r t e n v i l o a t u o t b ORIGINALE i a r g t i l n b o 1 1194-20 1 9 b c o l e e t d n e e r r Oggetto r o CASSAZIONE i LA CORTE SUPREMA DI o r c e i t l R u TERZA SEZIONE CIVILE Appalto privato- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Esecuzione di opere Presidente Dott. A A - edili - Danni a Consigliere Dott. A D FIO terzi- Transazione Consigliere intervenuta Dott. S O tra il committente Rel. Consigliere Dott. S G G e i danneggiati Consigliere Dott. M G Azione di rivalsa ha pronunciato la seguente - Limiti ORDINANZA R.G.N. 1572/2014 sul ricorso 1572-2014 proposto da: Cron.11194 in persona del suo ALBERGO RANCOLIN SNC 01384170229, Rep.

1. legale rappresentante sig.ra MARIA GRAZIELLA Ud. 27/09/2018 S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CC GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato NICOLA BULTRINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato S V giusta procura а margine del ricorso;
- ricorrente 2018 contro 2322 PALISONDA DI CONE DERA ODORICO DITTA in persona del titolare O C, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio 1 dell'avvocato M VENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato R S giusta procura in calce al controricorso;
IMPRESA EDILE VOLCAN SEVERINO & FIGLI SRL , in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, VENIERO VOLCAN, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato UMBERTO DEFLORIAN giusta procura a margine del controricorso;
TONINI NICOLO', considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI DE FINIS, ROMANO NICCOLINI giusta procura a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA ;
-- intimata avversO la sentenza n. 217/2013 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;
2

FATTI DI CAUSA

1. La società A R S.n.c. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 217/13, del 15 luglio 2013, che ha riformato "in parte qua" la sentenza del Tribunale di Trento, sezione distaccata di Cavalese, n. 3/12, del 9 marzo 2012, accogliendo parzialmente - per quanto qui ancora di interesse il gravame esperito in via incidentale da Nicolò T, e, in separato giudizio impugnatorio poi riunito al precedente, dalla società Impresa Edile Volcan Severino e Figli S.r.l. (d'ora in poi, "Impresa Volcan"). -In particolare, il secondo giudice in accoglimento parziale dell'appello del T - riconosceva una corresponsabilità dell'odierna ricorrente, nella misura del 10%, nella causazione dei danni subiti da terzi (e risarciti dalla A R) in conseguenza di lavori edili da essa appaltati ed eseguiti, sotto la direzione del T, dalla società Impresa Volcan e dall'Impresa Palisonda di Conedora Odorico (d'ora in poi, "Impresa Palisonda"), soggetti dei quali la Corte territoriale confermava, ma nella ridotta misura del 25% per ciascuno di essi, la corresponsabilità nella causazione dei danni “de quibus". Di conseguenza, la Corte rideterminava l'importo dovuto dal T in € 34.491,92, nonché quello a carico dell'Impresa Volcan e dell'Impresa Palisonda in € 21.557,69, cadauna. Inoltre, sempre accogliendo parzialmente il gravame esperito dal T, la Corte territoriale riformando, sul punto, la reiezione della - -domanda riconvenzionale dallo stesso proposta condannava la società A R al pagamento, in favore del T, delle competenze professionali esposte nella nota del 17 settembre 2007, approvata dall'Ordine degli Ingegneri di Trento, e dunque a versargli l'importo di € 60.057,00. 3 Infine, la decisione oggi impugnata, in accoglimento parziale dell'appello dell'Impresa Volcan, ha riformato quel capo della sentenza del primo giudice che le faceva carico di risarcire il danno lamentato dall'odierna ricorrente sotto forma di maggiori oneri economici sostenuti in conseguenza di ordinanza, emessa dal - Sindaco del Comune di Moena, di sospensione del lavori edili suddetti, relativamente, in particolare, alla demolizione di muri perimetrali dell'edificio sede della struttura alberghiera. -2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente sul duplice presupposto, come detto, di aver dovuto tacitare, in via transattiva, la pretesa risarcitoria giudizialmente azionata da tali A e Sabrina S, a cagione dei danni da costoro patiti in forza dei suddetti lavori edili, nonché di aver subito essa stessa maggiori oneri economici, sempre in relazione a tali lavori, a seguito del già ricordato provvedimento amministrativo di sospensione della loro esecuzione - di aver radicato innanzi al Tribunale trentino due controversie, poi riunite. In particolare, nella prima, avente ad oggetto il rimborso di quanto corrisposto ai S, conveniva in giudizio il T, l'Impresa Volcan e l'Impresa Palisonda, agendo, invece, soltanto nei confronti del primo e della seconda, quanto alla pretesa nascente dalla già ricordata ordinanza sindacale di sospensione dei lavori. Costituitisi i convenuti per contestare la fondatezza della complessiva iniziativa attorea (svolgendo, inoltre, il T domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi per le attività professionali di cui alla già citata nota del 17 settembre 2007), intervenivano nei giudizi anche le società Assicurazioni Itas Mutua S.p.a. e Assicurazioni Generali S.p.a., nei cui confronti avevano proposto domanda di manleva l'Impresa Volcan e l'Impresa Palisonda. 4 Il giudizio di primo grado si concludeva con l'accoglimento di entrambe le domande dell'A R, oltre che con il rigetto della riconvenzionale del T e delle domande di manleva. L'adito Tribunale, pertanto, condannava i tre convenuti in relazione alla prima pretesa azionata dall'attrice a rimborsare alla stessa (il T - per il 50%, l'Impresa Volcan e l'Iimpresa Palisonda nelle restanti misure del 25% cadauna) l'importo di € 29.497,65, oltre accessori. In relazione, invece, all'altra pretesa, veniva disposta la condanna del T e dell'Impresa Volcan in misura paritaria a rimborsare la - - somma di € 55.585,35, oltre accessori di legge. Appellata la decisione del Tribunale trentino, in via di principalità, dall'A R (in relazione al "quantum debeatur"), ed incidentalmente dal T e dall'Impresa Palisonda, nonché, con autonoma impugnazione principale, dall'Impresa Volcan, il secondo giudice riformava la sentenza impugnata nei termini sopra meglio descritti.

3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento ha proposto ricorso principale l'A R, svolgendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo - proposto ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. si ipotizza, per un verso, "violazione - e/o falsa applicazione di norme di diritto", e ciò in relazione agli artt. 380, 1218, 1662, 2222 cod. civ. e 29 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. nonché "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in particolare "avente ad oggetto la valutazione della condotta tenuta dalla committente, in persona del Signor R C, in termini di apporto causale nella produzione dei danni". Si censura la decisione impugnata laddove ha motivato il riconoscimento della corresponsabilità dell'odierna ricorrente nella 5 - nella produzione dei danni cagionati ai S, misura del 10% riducendo, in pari misura, l'importo di quanto essa ha diritto di conseguire dai convenuti, a titolo di rimborso delle somme versate in ragione della conclusa transazione con i terzi danneggiati. In particolare, si contesta l'affermazione secondo cui la committente A R "non restò estranea all'esecuzione dei lavori", fino a ridurre (anche se non ad escludere) la stessa autonomia del Direttore dei Lavori, giacché "condivise quanto meno la scelta operativa di demolire i muri perimetrali della struttura alberghiera”. E ciò perché il socio R C, nel corso di una riunione, “nulla oppose" in ordine a tale scelta, quantunque il permesso a costruire - dei cui obblighi la committente era "la diretta destinataria" - prevedesse che la muratura perimetrale non dovesse essere demolita. In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare donde il supposto vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), 2 -cod. proc. civ. "le argomentazioni difensive dell'odierna ricorrente, peraltro avvalorate da deposizioni testimoniali” (testi C e Z), argomentazioni aventi ad oggetto la "questione, specificamente dibattuta, della compromissione dell'autonomia dell'appaltatore per contestuale ingerenza del committente". L'A R, in sostanza, deduce l'omesso esame delle sue tesi difensive volte a dimostrare come, anche ad ammettere una qualche forma di ingerenza della committente nell'esecuzione dei lavori, queste non potessero escludere la responsabilità esclusiva delle ditte appaltatrici e del Direttore dei Lavori, occorrendo a tal scopo che fosse stata del tutto annullata la loro autonomia decisionale. D'altra parte, e per quanto attiene specificamente al Direttore dei Lavori, l'affermazione di una corresponsabilità del committente si porrebbe in contrasto con le disposizioni sopra meglio richiamate. 6 Difatti, costui "rappresenta il soggetto che nell'interesse e su incarico del committente segue da vicino l'esecuzione dell'opera con pressoché

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