Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/1999, n. 4494
Sentenza
5 maggio 1999
Sentenza
5 maggio 1999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 4 lett. d) legge 24 dicembre 1969 n. 990, anteriormente alla modifica disposta dall'art. 18 legge 19 febbraio 1992 n. 142, il socio di una società in nome collettivo, indipendentemente dalla responsabilità di essa come proprietaria dell'auto coinvolta in un incidente a seguito del quale egli riportava lesioni personali, non poteva agire per il risarcimento nei confronti dell'assicuratore del veicolo perché la sua responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ne escludeva la qualità di terzo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Ugo FAVARA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che la difende, giusta procura speciale per Notar IO RE di Ivrea del 28/12/98 n. 99154 di rep.;
- ricorrente -
contro
UNIASS ASSIC SPA, corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OT WA, ISI DI GAGGIOLA &
C SNC, MAGLIONE SILVANO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3173/96 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 14/05/96 e depositata il 10/10/96 (R.G. 2961/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/99 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Sergio CERSOSIMO;
udito l'Avvocato Maurizio ROMAGNOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione notificato il 16 dicembre 1989 AN ON e LV GA - premesso che, il 26 giugno 1987, l'autovettura sulla quale viaggiavano, quali trasportati, mentre percorreva l'autostrada Aosta-Ivrea, era andata a finire fuori strada a causa di uno "sbandamento" - convenivano davanti al Tribunale di Roma la ISI di LA e C. s.n.c., proprietaria della autovettura, e la AS AZ s.p.a, assicuratrice della responsabilità civile, per sentire condannare le due società in solido al risarcimento dei danni che erano loro derivati per effetto delle lesioni personali subite nell'incidente.
Costituitesi le società convenute - delle quali l'AS eccepiva la non operatività della assicurazione nei confronti della GA che, all'epoca dell'evento, era socia della ISI s.n.c. (art.4, lettera d, della legge n.990/1969) - ed integrato il giudizio, a seguito di ordinanza collegiale, nei confronti di WA TT, conducente dell'autovettura, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 28 febbraio 1994, attribuiva l'esclusiva responsabilità dell'incidente al TT e condannava quest'ultimo e la AS AZ in solido al pagamento della somma di L. 143.780.000 in favore del ON e della somma di L. 198.967.000 a beneficio della GA, oltre gli interessi legali, respingendo invece la domanda proposta dagli attori contro la ISI s.n.c.. Proposti appello principale dalla AS AZ ed appello incidentale dal ON e dalla GA, la Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 10 ottobre 1996, ha rilevato che la GA rivestiva effettivamente la qualità di socia della società n.c. ISI proprietaria del veicolo assicurato, come risultava dal certificato della Camera di commercio che il Tribunale non aveva potuto esaminare;
essa ha perciò ritenuto applicabile l'art.4, lettera d, della legge 24 dicembre 1969 n.990 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art.28 della legge 19 febbraio 1992 n. 142), che non considera terzi i soci a
responsabilità illimitata della società assicurata, valutando altresì non fondati i sospetti di illegittimità costituzionale della citata disposizione normativa (per contrasto con gli artt-3 e 32