Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2018, n. 07433

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/02/2018, n. 07433
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07433
Data del deposito : 15 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di: D S A E, nato in Brasile il 29 marzo 1986 R F E nato in Brasile il 13 dicembre 1983 avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 3 maggio 2016. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. V T;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. D C , che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza 3 maggio 2016, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità degli odierni ricorrenti in ordine a una fattispecie di estorsione aggravata e ha rideterminato la pena in misura ritenuta di giustizia.

1.1. A fondamento della condanna vi erano le dichiarazioni della parte offesa, alcuni messaggi via Whatsapp inviati alla parte offesa, gli esiti di una consegna controllata previa annotazione delle banconote da parte della PG.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati articolando di seguenti motivi.

2.1. Violazione degli articoli 125-192 del codice di rito nonché mancanza di motivazione o comunque motivazione apparente in relazione all'omessa indicazione dei criteri di valutazione della prova nonché mancato esame delle specifiche doglianze difensive, contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova e manifesta illogicità della argomentazione. Affermano i ricorrenti che tutto il processo è stato fondato sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa senza rilevarne le imprecisioni, incongruenze e contraddizioni che ne hanno caratterizzato l'esame dibattimentale. Mancherebbe quindi ogni riferimento gli elementi fattuali sui quali la valutazione di attendibilità ha trovato fondamento nonché qualsiasi adeguata motivazione che desse conto delle ragioni per le quali il giudice ha deciso ritenere irrilevanti gli indici di inattendibilità espressamente indicati nell'atto d'appello. Infatti, nell'atto di appello, la difesa aveva indicato imprecisioni in ordine alle date dei primi due episodi contestati e all'ammontare delle somme oggetto dell'estorsione consumata e aveva prospettato l'inverosimiglianza della richiesta estorsiva rispetto alla conosciuta impossibilità della parte offesa di adempiere, la pluralità di versioni rese rispetto a quanto dichiarato in denuncia, il fatto che i messaggi ritenuti minacciosi erano in verità messaggi finalizzati alla restituzione dei beni. Nel rispondere a tali doglianze, la Corte avrebbe erroneamente motivato ammettendo la possibilità che il teste ricordasse solo un episodio, quello tentato, e fosse impreciso sui primi due episodi di estorsione consumata. La Corte avrebbe inoltre completamente dimenticato l'assoluzione intervenuta in ordine a uno degli episodi originariamente contestati poiché la valutazione di tale episodio avrebbe dovuto essere considerato ai fini di valutare la attendibilità della parte offesa con riferimento agli altri.
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