Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2003, n. 11136
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CA1 1136 03 . IN NOME DEL POPOLO TALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22295/00 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Cron. 25007 2977 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 28/02/03 Dott. Çarlo D CIARA Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:compens o al custode SEN TENZA sequestratario sul ricorso proposto da: E S, elettivamente domiciliato in Roma, via Adella Frezza 59, presso l'avv.E P S del foro di Avellino, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
M avv.S, elettivamente domiciliata in Roma, via Costantino Morin 45, presso l'avv.M S, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentata e difesa da se medesima;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva - controricorrente dal Sig. S per diritti € 14.46 avverso la sentenza del Tribunale di S. M Capua 27.08.03 IL CANCELLIERE 1 509 C. 2003 -2 Vetere n.1356 del 30.03/18.04.00. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv.M S;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V G, che ha concluso per il rigetto;
Svolgimento del processo A quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel corso di una controversia sulla proprietà di certi immobili insorta tra E S e Immacolata G, ne veniva concesso il sequestro giudiziario e nominato custode Vincenzo Casertano che, nell'esecuzione dell'incarico, si avvaleva f dell'opera professionale dell'avv. M S la quale, non essendo state iscritte le proprie competenze tra le passività della gestione, ne richiedeva, con decreto ingiuntivo, il pagamento allo S, come beneficiario della gestione, dal momento che era intervenuta una transazione a seguito della quale la G aveva rinunziato, dietro corrispettivo, ad ogni sua pretesa sugli immobili in contestazione, i quali erano perciò ± rientrati nella piena disponibilità giuridica e di fatto dello S. La sentenza precisa che il compenso richiesto dall'avv. S si riferiva alla metà delle spese ed onorari relativi al giudizio promosso dal Casertano per ottenere dallo S i canoni di locazione degli immobili sequestrati. Tale giudizio era stato definito dalla Cassazione con sentenza 1246/96 nella quale, preso atto dell'intervenuto decreto [del presidente del Tribunale di Santa M Capua Vetere] in data 10 febbraio 1983, con il quale era stata 2 C ' dichiarata la sopravvenuta inefficacia del sequestro giudiziario e la cessazione del custode dal suo incarico -con decorrenza dalla sentenza definitiva che aveva posto fine alla controversia- la condanna dello S era stata cassata senza rinvio e le spese dell'intero giudizio compensate tra le parti. L'opposizione dello S al decreto ingiuntivo - richiesto ed ottenuto per il suddetto importo di lire 2.642.455- veniva respinta dal giudice di pace di Caserta che, nel rigettare anche la riconvenzionale proposta dalla S per il pagamento della seconda metà del compenso, compensava le spese di lite. Su appello dello S, il tribunale di S.M Capua Vetere, con sentenza 30.03/18.04.00, ha confermato la sentenza del giudice di pace, rigettando sia l'appello principale dello S, sia l'appello incidentale della S, volto alla condanna dello S al pagamento della residua metà del compenso. Spese del grado a carico dello S. Contro la sentenza, notificatagli il 12.09.00, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi di censura, E S, con atto notificato alla controparte il 13.11.00. Resiste, con controricorso notificato 111.12.00 M S.