Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2019, n. 43707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2019, n. 43707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43707
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M P, nata a Marigliano il 26/08/1965 avverso la sentenza del 26/11/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2018, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 01.12.2017 del Tribunale di Noia, con la quale M P era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1, comma 7 ter del d.l. n. 196/201, conv. nella legge n. 1/11 frl 24.01.2011, in relazione all'art. 6 comma 1 lett. b) I n. 210/2008 - capi d), e) - e 110,81 comma 2, 349 cod.pen. - capo h) - e condannata alla pena sospesa di anni due di reclusione con confisca dell'area in sequestro, assolvendola dagli ulteriori reati contestati (capi a), b), c), f), g), perché estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M P, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 97,107,178 e 179 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che, a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia, il Tribunale nominava quale difensore d'ufficio l'avv. F D F, la quale, però, veniva successivamente irritualrnente sostituita con l'avv. R B, con conseguente nullità dell'attività svolta da quest'ultimo, in particolare il consenso prestato alla lettura degli atti d'indagine prestato all'udienza del 12.6.2015. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 CEDU, 197, 178,179 e 180 cod.proc.pen. e 2 I 31.12.2012 n. 247 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che il difensore d'ufficio avv. R B, a sua richiesta, era stato cancellato dall'Albo degli Avvocati di Noia con delibera del 26.6.2015 e che questi all'udienza del 8.1.2016 conferiva delega ex art. 102 cod.proc.pen. all'avv. Giuseppe Jossa, che avanzava istanza di differimento dell'udienza, per accertare il decesso del coimputato Doria, istanza accolta dal Tribunale;
alla successiva udienza del 13.5.2016 il predetto era ancora difensore d'ufficio della ricorrente e solo in data 17.6.2016 il Tribunale dava atto della cancellazione dall'albo e nominava in sostituzione l'avv. Biagio Aretino;
si era, dunque, verificata una nullità assoluta ed insanabile degli atti., a norma degli artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 234,533 e 603 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che la Corte territoriale ometteva completamente di pronunciarsi sulla richiesta formulata dalla difesa di acquisizione documentale, che era essenziale ai fini della disamina dei fatti di cui all'imputazione, in quanto dimostrava che l'imputata, quale amministratrice unica della A.M. Italia srl, esercitava attività di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani per conto di gran parte dei Comuni del Circondario di Noia, con i quali aveva contratti di appalto e che la ragione per la quale i rifiuti erano temporaneamente presenti nel terreno della società era da ascriversi alla crisi nella raccolta dei rifiuti. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen.e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di riduzione della pena, valutando in maniera erronea le risultanze istruttorie, peraltro incomplete. Con il quinto motivo deduce violazione dell'art. 240 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, argomentando che la disposta confisca era illegittima sia perché disposta in relazione al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, in assenza di previsione legislativa, sia perché relativa a beni di proprietà del coimputato D S, in relazione al quale, già all'esito del giudizio di primo grado era stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
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