Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2019, n. 43707

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2019, n. 43707
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43707
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M P, nata a Marigliano il 26/08/1965 avverso la sentenza del 26/11/2018 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/11/2018, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 01.12.2017 del Tribunale di Noia, con la quale M P era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1, comma 7 ter del d.l. n. 196/201, conv. nella legge n. 1/11 frl 24.01.2011, in relazione all'art. 6 comma 1 lett. b) I n. 210/2008 - capi d), e) - e 110,81 comma 2, 349 cod.pen. - capo h) - e condannata alla pena sospesa di anni due di reclusione con confisca dell'area in sequestro, assolvendola dagli ulteriori reati contestati (capi a), b), c), f), g), perché estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M P, articolando cinque motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 97,107,178 e 179 cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione. Argomenta che, a seguito di rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia, il Tribunale nominava quale difensore d'ufficio l'avv. F D F, la quale, però, veniva successivamente irritualrnente sostituita con l'avv. R B, con conseguente nullità dell'attività svolta da quest'ultimo, in particolare il consenso prestato alla lettura degli atti d'indagine prestato all'udienza del 12.6.2015. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 6 CEDU, 197, 178,179 e 180 cod.proc.pen. e 2 I 31.12.2012 n. 247 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che il difensore d'ufficio
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