Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/11/2023, n. 8283
Sentenza
16 novembre 2023
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16 novembre 2023
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Massime • 1
Il giudice di appello che, in forza di una diversa valutazione della prova dichiarativa, condanna l'imputato assolto in primo grado non è tenuto a procedere a una nuova audizione dei testimoni, nel caso in cui le parti abbiano concordemente rinunciato alla rinnovazione dell'istruttoria. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, è ammissibile la volontaria rinuncia, espressa o tacita, dell'imputato alla garanzia di un processo equo assicurata dal diritto al contraddittorio, a condizione che vi sia stata la concerta possibilità di presentare tutte le argomentazioni difensive).
Sul provvedimento
Testo completo
08283-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CE IA IA Sent. n. sez. 1900/2023 -Presidente - UP 16/11/2023- GABRIELLA CAPPELLO R.G.N. 23033/2023 ATTILIO MARI ALESSANDRO D'ANDREA -Relatore - FABIO ANTEZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL NI SE nato a [...] il [...] LE CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ES CERONI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato PIAZZA RICCARDO del foro di FIRENZE nell'interesse delle parti civili EL LI AN, EL LI EN, BR IG, IL CR, IL ES, IL MI, NI SA, IL AN, NI UC, DE LU LO, CO ED, AR FR, ST IL, AR OL, CI AL, NT SE, AD NA, IA BD DÒ OR e FA DA. Il difensore deposita conclusioni scritte e nota spese concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto di ricorso. L'avvocato Piazza è altresì presente in sostituzione dell'avvocato STEFANI CE nell'interesse della parte civile MUGNAI GIULIA. Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni scritte e nota spese di cui chiede l'accoglimento. E' infine presente l'avvocato VOCE ANTONIO del foro di FIRENZE in difesa degli imputati ricorrenti EL NI SE e LE CE. Il difensore illustra i motivi di ricorso insistendo per l'accoglimento. 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 novembre 2022 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza del locale Tribunale del 15 aprile 2019, ha - per quanto di interesse in questa sede - riconosciuto, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Firenze, la responsabilità di LE SC e LL IC SE per il delitto loro contestato ai sensi degli artt. 113, 449 e 426 cod. pen., per l'effetto condannandoli, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione, con pena sospesa per LL IC SE, nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio e, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite.
1.1. I due imputati sono stati ritenuti responsabili di avere concorso, in data 21 ottobre 2013, a cagionare l'inondazione di una frazione di Figline Valdarno, con allagamento di diverse vie per una complessiva area di mq. 55.748, densamente abitata da 170 nuclei familiari e 389 residenti, con allagamento del piano terreno di 300 locali e oltre 100 attività produttive, liberata dall'acqua solo dopo diverse ore. Al LE e al LL IC, in particolare, è stato imputato nella qualità di soci al 50% e di legali - rappresentanti della En.Gen.Co. S.r.l., impresa esecutrice in subappalto di un collegamento stradale tra le Provinciali n. 16 e n. 56, il primo quale responsabile di cantiere e direttore di cantiere, il secondo come assistente di cantiere/preposto e di fatto interlocutore principale del direttore dei lavori di - aver lasciato materiale di cantiere e attrezzature nell'alveo del torrente Granchie e di non aver prontamente rimosso le tavole delle casserature già realizzate al rinforzarsi delle piogge e all'aumentare della portata del fosso, in tal maniera contravvenendo alle puntuali prescrizioni imposte dall'Amministrazione provinciale con la proroga in data 1 ottobre 2013 del rinnovo, avvenuto il 27 giugno 2013, dell'autorizzazione idraulica già rilasciata il 22 settembre 2008, peraltro avendo ricevuto il LL IC alle ore 7.57 del 21 ottobre 2013 una specifica raccomandazione telefonica dal direttore dei lavori ing. EL Fungo di liberare l'alveo e di tenere a disposizione mezzi e maestranze per eventuali interventi di emergenza.
2. Il primo giudice aveva assolto il LE e il LL IC, per non avere commesso il fatto, affermando che, pur risultando comprovato che spesso costoro avevano lasciato del materiale da lavoro nell'alveo del fosso, senza rimuoverlo come invece prescritto dall'autorizzazione idraulica, e che nella 2 ROD mattina dell'inondazione il cantiere era rimasto sguarnito, doveva essere esclusa la loro responsabilità, per non aver rimosso o fatto rimuovere i pannelli della casseratura con gettata di cemento, atteso che trattavasi di operazione da non potersi svolgere in sicurezza e in breve tempo. E' stata, altresì, ritenuta esente da rilievo penale pure la condotta di avere autorizzato gli operai ad allontanarsi dal luogo di lavoro, atteso che, pur costituendo essa violazione di una specifica prescrizione normativa, non poteva, comunque, avere avuto alcuna incidenza causale, non essendo stato provato che la presenza delle maestranze sui luoghi avrebbe impedito o limitato la gravità dell'evento, essendo l'esondazione avvenuta più a valle. La Corte territoriale ha ribaltato il giudizio assolutorio osservando come dal materiale probatorio acquisito fosse, invece, desumibile, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'esondazione del fosso delle Granchie era stata determinata dalla presenza di detriti fermatisi a valle del cantiere in massima parte rappresentati da materiali lasciati nell'alveo, in violazione dell'ordinanza autorizzativa dei lavori, e non già dalle casserature predisposte per la realizzazione di argini in cemento. L'assenza degli operai in cantiere, inoltre, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, aveva avuto incidenza causale sulla verificazione dell'evento, considerato che la presenza dell'escavatorista avrebbe consentito di eliminare immediatamente i materiali lasciati nell'alveo, ancor prima che il livello dell'acqua salisse, e poi di prelevare i detriti che l'acqua aveva iniziato a trasportare a valle, eliminando le ostruzioni createsi.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione LE SC e LL IC SE, a mezzo del loro difensore, deducendo cinque motivi di doglianza. -trattabili congiuntamente stante l'identità della questione Con i primi due sollevata hanno eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione, - nonché inosservanza ed erronea applicazione di legge, per avere la Corte di appello ribaltato il giudizio assolutorio emesso nei loro confronti sulla scorta di una diversa valutazione di talune testimonianze ritenute decisive, e perciò di prove dichiarative assunte nel corso del giudizio di primo grado (testi IN, PO PA, TI, EL GL, FR GI e in parte il vice brigadiere EC), di cui non è stata disposta la rinnovazione in sede di appello, in palese violazione dei dettami imposti dall'art. 6 C.E.D.U. e dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. I ricorrenti lamentano, cioè, che la difforme ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice sarebbe avvenuta senza la necessaria rinnovazione della testimonianza dei suddetti soggetti, operando una diversa valutazione dei ADA contenuti delle loro originarie dichiarazioni senza, tuttavia, procedere all'effettuazione di una loro nuova escussione. A dire dei ricorrenti, poi, tale vizio non sarebbe stato neanche sanato dal fatto che le parti avevano rinunciato ad ascoltare nuovamente i testi, pur essendo stata disposta dalla Corte territoriale la rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che, per espressa interpretazione della giurisprudenza di legittimità, tale rinuncia non esonererebbe i giudici di appello dal previsto obbligo di rinnovare l'esame dei testimoni. Con la terza censura i ricorrenti hanno lamentato mancanza e manifesta illegittimità della motivazione per mancanza dei requisiti della c.d. motivazione rafforzata, necessari per la totale riforma della prima sentenza assolutoria e il conseguente riconoscimento della loro responsabilità penale. La pronuncia impugnata avrebbe operato una mera lettura alternativa del compendio probatorio acquisito in primo grado, senza screditare il ragionamento probatorio seguito nella pronuncia assolutoria, evidenziandone l'illogicità o l'infondatezza, e quindi strutturare un proprio diverso percorso valutativo, idoneo a comprovare, oltre ragionevole dubbio, le ragioni di fondamento della opposta tesi. Con il quarto motivo è stata eccepita inosservanza