Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8837

CASS
Sentenza
23 agosto 1999
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Sentenza
23 agosto 1999

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Contro il provvedimento con il quale la Corte di Appello decide sul reclamo avverso il decreto del Tribunale che ha pronunciato la revoca dell'amministratore del condominio è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..

Nel giudizio promosso da alcuni condomini per la revoca dell'amministratore per violazione del mandato, l'interessato legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore e non il condominio il quale non è tenuto ne' ad autorizzare ne' a ratificare la resistenza in giudizio dell'amministratore medesimo, trattandosi di ipotesi estranea a quelle previste dagli artt. 1130 e 1131 cod. civ. e ciò malgrado le ripercussioni nei confronti del condominio degli effetti della pronuncia giudiziale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8837
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8837
Data del deposito : 23 agosto 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario SPADONE - Presidente -
Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BU FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. ANTONELLI 49, presso lo studio dell'avvocato C.CIARROCCHI, difeso dagli avvocati FILIBERTO ABBATE, ALFREDO TRUINI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
AI FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 859, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TONACHELLA, che lo difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 22/01/97 N.RG 656/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatto
Con ricorso in data 2/3/1992 DI CE chiedeva al tribunale di Frosinone, a norma dell'articolo 64 disp. att. c.c., la revoca di OL CE dalla carica di amministratore del condominio S. Barbara di tale città per aver lo stesso - senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea condominiale - resistito in giudizio in rappresentanza del condominio avverso la citazione notificata il 29/3/1991 su istanza di esso DI per l'annullamento della delibera assembleare del 2/3/1991.
L'adito tribunale accoglieva il ricorso con decreto 29/7/1992 avverso il quale il OL proponeva reclamo che veniva dichiarato inammissibile dalla corte di appello di Roma con decreto 31/2/1993. Tale ultima decisione, contro la quale il OL proponeva ricorso ex articolo 111 Costituzione, veniva cassata da questa Corte che, con sentenza del 18/5/1996, rinviava per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Roma la quale, dopo la rituale riassunzione, accoglieva il reclamo con decreto depositato il 22/1/1997 impugnato dal DI con ricorso per cassazione affidato a due motivi contrastati dal controricorso del OL. Diritto
Preliminarmente occorre rilevare che nella fattispecie in esame la questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione ex articolo 111 Costituzione, avente ad oggetto il decreto della corte di appello concernente il reclamo contro il provvedimento del tribunale di revoca dell'amministratore di condominio, è stata definitivamente risolta con la sentenza di questa Corte del 18/5/1996 n. 4620 con la quale è stata cassata il precedente decreto della corte di appello di Roma.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1130 e 1131 c.c. e dell'articolo 64 disp. att.

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