Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/07/2018, n. 36072
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro nel procedimento nei confronti di :
1.B A, n. a Siniscola il 14/08/1965;
2.S A, n. a Genova il 06/05/1966;
3.C D, n. a Cagliari il 08/02/1964;
4.P L, n. a Sassari il 05/06/1969;
5.K B, n. a Bratislava il 30/04/1974;
6.B N, n. a Roma il 30/09/1991;
7.B M, n. a Roma il 18/03/1996;
8.P A, n. a Lula il 02/09/1954;
9.U D, n. a Nuoro il 01/03/1980;
10.P P, n. a Bitti il 05/01/1951;
11.C A, n. a Onanì il 15/08/1957;
12.M G A, n. a Posada il 07/08/1939;
13.V G M, n. a Posada il 05/05/1944;
avverso la ordinanza del 23/05/2017 del Tribunale di Nuoro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale F M I, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato C C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a);
artt. 110 e 481 cod. pen. (capo b);
artt. 110 e 483 cod. pen. (capo c), commessi in epoca anteriore e prossima all'8 marzo 2017, ha annullato il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto.
2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen., avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo "obiettivamente insussistente" la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. Il ricorrente dà atto in premessa dell'esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall'altro, quello formulato da Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, B, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti);
osserva quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall'ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 2, n. 11325 del 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130);
e, nella specie, sarebbe stata evidente l'esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l'attività investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente contestando l'ordinanza laddove la stessa parrebbe avere ritenuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida in ordine al fumus dei reati per i quali si procede. Infatti, da un lato, l'ordinanza impugnata sembrerebbe, nell'ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le "esigenze probatorie" non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle stesse come poste a fondamento del decreto di convalida, e, dall'altro, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della "progressione processuale", sicché, in particolare nella fase iniziale delle indagini, caratterizzata dalla fluidità della contestazione, sarebbe legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre che i fatti risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro, risultando l'onere motivazionale proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776). Nella specie, deduce il ricorrente, ciascuno dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria ed oggetto della convalida recherebbe, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicché ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto, gli operanti prima ed il pubblico ministero poi, a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i contenuti dei predetti verbali, integranti, come tali, il decreto di convalida nella misura in cui , descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede.
3. Con successiva memoria la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza in data 1 dicembre 2017 la Terza Sezione penale di questa Corte, rilevata l'esistenza di difformità di orientamenti interpretativi sul punto relativo alla sussistenza e al grado, in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, dell'onere di specifica motivazione circa le esigenze probatorie, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Pur dando atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessità di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del "corpo del reato" (da ultimo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, B, Rv. 226711), l'ordinanza, nell'ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, ha valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, B, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, si è tuttavia precisato che «è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono». E' stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, C, Rv.196261, ove si è ritenuto che la finalità probatoria del corpo del reato sia in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. Questa interpretazione troverebbe conferma nel dato letterale dell'art. 253 cod. proc. pen., ove l'aggettivo "necessarie" (declinato al plurale femminile) è connesso alle sole "cose pertinenti al reato", e non invece al sostantivo "corpo di reato" (singolare maschile). L'ordinanza ha anche precisato come non dovrebbe esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non può che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.
5. Il Primo Presidente, preso atto dell'esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, ha assegnato, ai sensi dell'art. 610, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza di rimessione parrebbe, nella sua prima parte, avere focalizzato l'attenzione specificamente sulla questione se il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio possa essere corredato da una motivazione di minor pregnanza nei casi in cui il corpo del reato esprima in maniera, per così dire, autoevidente, la finalizzazione probatoria dell'atto (dando così apparentemente per scontato che, invece, in via "ordinaria", una motivazione il decreto debba comunque contenere). Più oltre, tuttavia, gli stessi giudici remittenti manifestano la propensione per un ben più radicale indirizzo, che finisca per esimere tout court da motivazione il provvedimento di sequestro sol perché riguardante il corpo di reato. E' lo stesso pubblico ministero ricorrente, del resto, nel censurare il provvedimento impugnato, a porre in rilievo la
1.B A, n. a Siniscola il 14/08/1965;
2.S A, n. a Genova il 06/05/1966;
3.C D, n. a Cagliari il 08/02/1964;
4.P L, n. a Sassari il 05/06/1969;
5.K B, n. a Bratislava il 30/04/1974;
6.B N, n. a Roma il 30/09/1991;
7.B M, n. a Roma il 18/03/1996;
8.P A, n. a Lula il 02/09/1954;
9.U D, n. a Nuoro il 01/03/1980;
10.P P, n. a Bitti il 05/01/1951;
11.C A, n. a Onanì il 15/08/1957;
12.M G A, n. a Posada il 07/08/1939;
13.V G M, n. a Posada il 05/05/1944;
avverso la ordinanza del 23/05/2017 del Tribunale di Nuoro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal componente G A;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale F M I, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato C C, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro ha proposto ricorso per cassazione avverso la ordinanza in epigrafe indicata con cui lo stesso Tribunale, in accoglimento della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio del 27 aprile 2017, avente ad oggetto beni immobili tra cui magazzini ed appartamenti, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo a);
artt. 110 e 481 cod. pen. (capo b);
artt. 110 e 483 cod. pen. (capo c), commessi in epoca anteriore e prossima all'8 marzo 2017, ha annullato il decreto stesso disponendo la restituzione degli immobili agli aventi diritto.
2. Il ricorrente lamenta, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen., avendo il Tribunale annullato il provvedimento di convalida del sequestro probatorio ritenendo "obiettivamente insussistente" la motivazione in ordine alle esigenze probatorie a fondamento del sequestro. Il ricorrente dà atto in premessa dell'esistenza di due orientamenti contrapposti della Corte di cassazione (da un lato, quello da ultimo espresso da Sez. 2, n. 52259 del 28/10/2016, Esposito, Rv. 268734, secondo cui il decreto di sequestro probatorio delle cose che costituiscono corpo del reato deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alla sussistenza della relazione di immediatezza tra la res sequestrata ed il reato oggetto di indagine, ma non anche in ordine alla necessità di esso in funzione dell'accertamento dei fatti, poiché l'esigenza probatoria del corpo del reato è in re ipsa, e, dall'altro, quello formulato da Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, B, Rv. 268736, secondo cui il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti);
osserva quindi che, anche a seguire, come apparentemente fatto dall'ordinanza impugnata, il secondo dei due indirizzi, non si sarebbe tenuto conto della possibilità, comunque affermata, del ricorso, in sede di motivazione, ad una formula sintetica ove la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono (Sez. 2, n. 11325 del 18/03/2015, Caruso, Rv. 263130);
e, nella specie, sarebbe stata evidente l'esigenza probatoria in re ipsa posto che nei reati edilizi il bene immobile è il corpo del reato avente, quale connotato immanente di immediata percezione, la finalizzazione probatoria, non potendo l'attività investigativa passare se non attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.
2.2. Con un secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge per motivazione apodittica ed apparente contestando l'ordinanza laddove la stessa parrebbe avere ritenuto mancante ogni motivazione del decreto di convalida in ordine al fumus dei reati per i quali si procede. Infatti, da un lato, l'ordinanza impugnata sembrerebbe, nell'ultima parte, fare esclusivo riferimento a presunte carenze motivazionali riguardanti le "esigenze probatorie" non ritenendo esercitabile il potere di integrazione da parte del tribunale del riesame per la mancata specificazione delle stesse come poste a fondamento del decreto di convalida, e, dall'altro, i giudici del riesame non avrebbero tenuto conto della più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui l'onere di motivazione del decreto di convalida in ordine al reato da accertare deve essere modulato in ragione della "progressione processuale", sicché, in particolare nella fase iniziale delle indagini, caratterizzata dalla fluidità della contestazione, sarebbe legittimo il decreto di convalida apposto in calce al verbale della polizia giudiziaria che si limiti ad indicare gli articoli di legge per cui si intende procedere, richiamandone per relationem il contenuto, sempre che i fatti risultino compiutamente descritti nel verbale di sequestro, risultando l'onere motivazionale proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro (Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, Zhiding Hu, Rv. 265776). Nella specie, deduce il ricorrente, ciascuno dei sequestri operati dalla polizia giudiziaria ed oggetto della convalida recherebbe, nel relativo verbale, autonoma e chiara descrizione delle difformità riscontrate con riferimento alle singole porzioni immobiliari, cosicché ciascun sequestro risulterebbe accompagnato da una compiuta indicazione, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, delle ragioni che hanno indotto, gli operanti prima ed il pubblico ministero poi, a ritenere sussistente il fumus del reato edilizio. Il Tribunale, pertanto, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione i contenuti dei predetti verbali, integranti, come tali, il decreto di convalida nella misura in cui , descrivevano compiutamente, compatibilmente con la fase procedimentale in atto, i fatti per cui si procede.
3. Con successiva memoria la difesa degli indagati, nel confutare le argomentazioni del pubblico ministero ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza in data 1 dicembre 2017 la Terza Sezione penale di questa Corte, rilevata l'esistenza di difformità di orientamenti interpretativi sul punto relativo alla sussistenza e al grado, in caso di sequestro probatorio del corpo di reato, dell'onere di specifica motivazione circa le esigenze probatorie, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. Pur dando atto del maggioritario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, in ordine alla necessità di una specifica motivazione nel caso di sequestro probatorio del "corpo del reato" (da ultimo, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, B, Rv. 226711), l'ordinanza, nell'ambito di un diffuso excursus volto ad elencare numerose sentenze discostatesi nel tempo da tale indirizzo, ha valorizzato in particolare la sentenza di Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, B, Rv. 268736, ove, pur stabilendosi che il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere necessariamente sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, si è tuttavia precisato che «è legittimo fare ricorso ad una formula sintetica nel solo caso in cui la funzione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono». E' stata poi richiamata la sentenza di Sez. U, n. 2 del 11/02/1994, C, Rv.196261, ove si è ritenuto che la finalità probatoria del corpo del reato sia in re ipsa essendo, pertanto, nel caso di sequestro probatorio che abbia ad oggetto il corpus delicti, sufficiente, a tal fine, un richiamo alla qualificazione della cosa come corpo del reato. Questa interpretazione troverebbe conferma nel dato letterale dell'art. 253 cod. proc. pen., ove l'aggettivo "necessarie" (declinato al plurale femminile) è connesso alle sole "cose pertinenti al reato", e non invece al sostantivo "corpo di reato" (singolare maschile). L'ordinanza ha anche precisato come non dovrebbe esservi dubbio non solo sul fatto che i beni immobili costituiscano corpo del reato in tutti i casi in cui, come nella specie, si proceda per reati edilizi, ma anche sul fatto che i beni immobili sequestrati in seno ad un procedimento penale per detti reati presentino appunto, quale connotato ontologico e immanente di immediata evidenza, la loro finalizzazione probatoria, dal momento che l'attività investigativa non può che passare attraverso una puntuale verifica delle difformità prima facie riscontrate nella fase iniziale dell'indagine.
5. Il Primo Presidente, preso atto dell'esistenza del contrasto, con decreto del 28 febbraio 2018, ha assegnato, ai sensi dell'art. 610, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione del medesimo in udienza camerale la data odierna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'ordinanza di rimessione parrebbe, nella sua prima parte, avere focalizzato l'attenzione specificamente sulla questione se il decreto di sequestro (o di convalida di sequestro) probatorio possa essere corredato da una motivazione di minor pregnanza nei casi in cui il corpo del reato esprima in maniera, per così dire, autoevidente, la finalizzazione probatoria dell'atto (dando così apparentemente per scontato che, invece, in via "ordinaria", una motivazione il decreto debba comunque contenere). Più oltre, tuttavia, gli stessi giudici remittenti manifestano la propensione per un ben più radicale indirizzo, che finisca per esimere tout court da motivazione il provvedimento di sequestro sol perché riguardante il corpo di reato. E' lo stesso pubblico ministero ricorrente, del resto, nel censurare il provvedimento impugnato, a porre in rilievo la
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